Penale

È «atto sessuale» anche il bacio sulla bocca che si limita al semplice contatto delle labbra

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di Giuseppe Amato

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come «atto sessuale» anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 43553 del 2 ottobre scorso.

«Atti sessuali» penalmente rilevanti - Nella specie, è stato ravvisato il tentativo, sul rilievo che la condotta dell'imputato era dimostrato essere stata diretta in modo non equivoco a baciare la vittima sulla bocca, contro la volontà di costei, ma l'intento non era stato perseguito per la reazione di quest'ultima.

Secondo il ragionamento della Cassazione, per «atti sessuali» vanno intesi tutti quegli atti che coinvolgono zone del corpo che, in base alla scienza medica, psicologica e antropologica, sono considerate erogene, ovvero tali da dimostrare l'istinto sessuale. Pertanto, anche il bacio sulla bocca rientra in tale nozione, costituendo una delle principali manifestazioni dell'istinto sessuale, a nulla rilevando che, per le particolari condizioni in cui sia dato o scambiato, si riveli inidoneo a eccitare l'istinto sessuale. La decisione aderisce a quell'orientamento interpretativo, ampiamente consolidato, in forza del quale rientrano nella nozione di «atto sessuale» tutti gli atti, anche diversi dalla congiunzione carnale, che coinvolgono comunque la «corporeità sessuale» del soggetto passivo.

Trattasi di quell'orientamento secondo cui, in materia di reati sessuali, con l'articolo 609-
bis del codice penale,
come introdotto dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66, si è abolita la distinzione tra la «congiunzione carnale» e gli altri «atti di libidine», unificandosi le due nozioni in quella più generale di «atti sessuali», soprattutto per evitare alla vittima le invasive indagini processuali (già) necessarie per accertare la sussistenza del reato di cui all'articolo 519 del codice penale (violenza carnale) o di quello previsto dall'articolo 521 del codice penale (atti di libidine violenti), ma anche nella convinzione che la lesione della libertà sessuale ha una gravità intrinseca che prescinde dal grado di intrusione corporale subito dalla vittima.

Cosicché, in questa prospettiva ermeneutica, il concetto di «atti sessuali», penalmente rilevante ex articolo 609-bis del codice penale, finisce con il ricomprendere tutti quelli che coinvolgono comunque la «corporeità sessuale» del soggetto passivo, anche se non sostanziantisi nella congiunzione carnale e, addirittura, anche se non si risolvono in un «contatto corporeo» tra il soggetto attivo e quello passivo (cfr., tra le altre, sezione feriale, 22 agosto 2006, T., secondo la quale, appunto, il concetto di «atti sessuali» comprende tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo, con invasione della sfera sessuale dello stesso, mediante un, sia pure superficiale, rapporto corpore-corpori, non necessariamente limitato agli organi genitali
stricto sensu, ma che può riguardare anche quelle altre parti anatomiche, ed «erogene», che, normalmente e notoriamente, possono essere oggetto di concupiscenza sessuale: nella specie, si trattava di «toccamenti nelle zone genitali, del seno e baci in bocca»).

Ne deriva che rientra tra gli atti sessuali vietati (come nella fattispecie in esame) il bacio, se costituente manifestazione erotica e libidinosa (cfr. sezione feriale, 22 agosto 2006, T.; in precedenza, sezione III, 27 aprile 1998, D. F.): al bacio, semmai, non va attribuita valenza di «atto sessuale» solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (sezione III, 13 febbraio 2007, G.).

Parimenti, sono ricompresi nella nozione de qua anche i toccamenti e i palpeggiamenti in zone definibili come «erogene», pur se diverse da quelle genitali in senso stretto (ad esempio, i glutei, le cosce o il seno della vittima), dove, del resto, oltre al coinvolgimento della «corporeità fisica» della vittima, vi è un contatto fisico tra questa e l'agente (cfr. sezione feriale, 22 agosto 2006, T.; nonché, sezione III, 2 luglio 2004, A.).

Ancora, volendo ulteriormente esemplificare, vi rientrano anche gli atti di autoerotismo che il soggetto attivo abbia costretto la vittima a compiere su di sé, o su altri soggetti diversi dallo stesso soggetto attivo, da considerare anch'essi soggetti passivi, perché coinvolgono la «corporeità» della o delle vittime (cfr. sezione III, 12 febbraio 2004, M., che, pertanto, ha ravvisato il reato nella condotta dell'imputato il quale, facendo uso del telefono, abusando delle condizioni di inferiorità psichica di alcuni bambini di giovanissima età, li aveva indotti a compiere atti di autoerotismo su se stessi).

Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 2 ottobre 2018 n. 43553

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