Civile

È nullo l'accertamento sottoscritto dal funzionario delegato se l'atto impositivo supera il valore per il quale il direttore gli aveva attribuito il potere di firma

Nota all''ordinanza n. 32386 del 3 novembre 2022 della Suprema corte di cassazione

di Giuseppe Durante*

Con riferimento alla necessaria sottoscrizione dell' avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'atto impositivo emesso dall'ufficio è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che , nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente l' art. 42, qualora il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell'ufficio in via generale, non è stato rispettato dal sottoscrittore. E' quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza N°32386 del 03 novembre 2022. In altre parole, gli Ermellini nel caso di specie, hanno disposto la nullità dell'avviso di accertamento emesso dall'AdE poichè l'atto impositivo emesso e notificato dall'ufficio va oltre il limite di valore per il quale il funzionario delegato è stato autorizzato dal Direttore. Si tratta di una circostanza formale- cartolare che in quanto tale prescinde dal merito della questione impositiva ,ma che, tuttavia implica secondo i Giudici di Palazzaccio la nullità dell'avviso di accertamento emesso e notificato dall'ufficio impositore qualora non viene rispettato lo scaglione massimo con riferimento al quale il funzionario sottoscrtittore è stato autorizzato in fase pre- accertativa dal Direttore in carica.

Il fatto
La questione posta al vaglio dei Giudici di Legittimità è ricnducibile, nel caso di specie, alla emessione di due avvisi di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali e accessori relativi ai periodi d'imposta d 2009 e 2010 in concomitanza dei quali l'ufficio impositore ricostruiva il reddito di impresa di una s.a.s. imputandolo per trasparenza in capo ai soci pro quota ex art. 5 TUIR. Il giudice di prime cure accoglieva la doglianza preliminare eccepita nel ricorso introduttivo e relativa all'assenza di valida firma in calce agli avvisi di accertamento emessi e notificati nei confronti sia della società che della socia accomandante e, per derivazione, nei confronti del socio accomandatario, eccependo nel caso de quo, l' assenza di valida delega in favore del funzionario sottoscrittore dell'atto impositivo. Il giudice d'appello, in sede di gravame, confermava il giudicato di prime cure. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sostenendo in atti che il giudice di appello erroneamente aveva mancato di ritenere valida la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del capo ufficio controlli, delegato, quest'ultimo, fino ad un valore massimo di euro 250.000,00 da parte del Direttore dell'ufficio territoriale dell'Agenzia, come da dispositivo depositato in concomitanza del giudizio di primo grado. In altre parole, l'ufficio impositore, in sede di legittimità, rivendicava la regolare delega rilasciata dal Direttore dell'ufficio che autorizzava il funzionario ad emettere accertamenti per l'importo sopra richiamato.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza N°32386 del 03 novembre 2022

La questione impositiva posta al vaglio dei giudici di Palazzaccio è riconducibile, nel caso di specie, ad una doglianza preliminare di natura formale cartolare ecccepita ex ante dalla società ricorrente ma che ha fatto breccia in entrambi i gradi di giudizio relativi al merito. In particolare, sussiste una consolidata giurisprudenza sia di merito che di Casaszione secondo la quale: "In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.)".

Come ricordato dalla stessa Corte di Cassazione, nell'Ordinanza in commento, la previsione normativa riferita alla nullità per illegittima sottoscrizione dell'atto impositivo vige sia con riferimento all'accertamento per imposizione diretta emesso ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nonché per l'imposizione indiretta in forza dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente il richamato art. 42. ; ne deriva che, nel caso in cui la prova dell'esistenza della delega e del suo corretto esercizio non è assolta dall'Amministrazione finanziaria l'avviso di accertamento è inevitabilmente nullo.

Con riferimento alla casistica posta al vaglio di legittimità la Corte di Cassazione ritenendo applicabile al caso di specie la normatva sopra richiamata, ha confermato il buon operato del giudice di appello che a sua volta aveva confermato il giudicato di prime cure, respingendo i motivi di doglianza mossi dall'Ufficio impositore difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

In particolare, i giudici di Palazzaccio hanno precisato nell'Ordinanza come ,nel caso di specie, risultasse invalida la sottoscrizione rilasciata dal capo ufficio controlli in luogo del capo area accertamento poiché la delega in oggetto delimitava chiaramente per valore lo scaglione in relazione al quale veniva attribuito a ciascuno dei due funzionari il potere di firmare gli avvisi di accertamento emesi e notificati alla sas.

In particolare,nel caso di specie, tale limite imposto espressamente all'Amministrazione finanziaria e richiamato nella stessa delega non è stato rispettato poiché gli importi intimati negli avvisi di accertramento superavano il limite massimo riconducibile allo scaglione di riferimento.

* Prof. Durante Giuseppe, Docente a contratto in diritto Tributario presso la facoltà di Economia – Università LUM "G. De Gennaro" Tributarista

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©