Civile

È presunto il nesso di causalità tra violazione dell'obbligo informativo e danno subito dall'investitore

La prova che la parte offesa avrebbe comunque acquistato non può fondarsi sulla propensione al rischio espressa dopo l'operazione

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di Paola Rossi

La Cassazione afferma la sussistenza di una presunzione del nesso di causalità tra violazione dell'obbligo informativo da parte dell'intermediario e danno subito dall'investitore. Il massimo consesso giurisprudenziale precisa che la presunzione legale può discendere anche dal complesso disposto di norme legislative e dall'orientamento applicato in sede giudiziale. Ossia anche in assenza di un'espressa previsione di tale presunzione.

Con la sentenza n. 18293/2023 la Corte di cassazione civile ha perciò accolto il ricorso dell'investitore in quanto la banca controricorrente non ha dimostrato in giudizio l'avvenuto superamento della presunzione del nesso causale non avendo fornito la prova che l'investitore danneggiato dall'acquisto suggerito di bond argentini avrebbe comunque effettuato l'operazione se fosse stato correttamente informato dalla banca intermediaria.

Nel caso concreto non è sufficiente affermare- come aveva fatto la banca - che lo specifico investitore anche se fosse stato informato puntualmente avrebbe comunque proceduto all'acquisto poiché incline a investimenti di livello di rischio alto.

La Cassazione contesta alla banca controricorrente di aver escluso la propria responsabilità verso l'investitore non correttamente informato in base a una propensione al rischio rilevante ai tempi della causa e non al momento ben più risalente nel tempo della conclusione dell'operazione fonte di danno. Inoltre la banca oltre a porre l'accento sull'alta rischiosità delle operazioni di investimento successivamente concluse rispetto a quella di acquisto dei bond argentini ha anche fatto rilevare che pur fornendo la dovuta informazione il cliente avrebbe comunque proceduto all'acquisto in quanto in quell'epoca ai bond argentini veniva associato un rischio moderato/poco alto.

Tale giudizio, che escludeva - ai tempi dell'acquisto incriminato - l'inquadramento dei bond argentini in un rischio alto di investimento, veniva fatto derivare dai giudizi espressi dalle principali agenzie di rating e confermati nelle risposte del Presidente della Consob fornite nell'ambito dell'audizione del 2004 davanti alla Commissione Finanze.

Conclude la Cassazione affermando in primis che la propensione al rischio - che rende meno influente e penetrante sulla decisione del singolo a investire - va rilevata in ordine di tempo al momento della conclusione dell'investimento. E, infine, chiariscono gli stessi giudici di legittimità che la presunzione del nesso di causalità tra mancata informazione e produzione del danno è in re ipsa per cui è superabile solo dimostrando che anche a fronte di una puntuale illustrazione da parte dell'intermediario il cliente avrebbe comunque concluso l'operazione. Ovviamente tale prova non compete d'ufficio al giudice, ma è onere che grava sull'intermediario inadempiente.

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