Comunitario e Internazionale

È pubblicità sleale indicare sull’etichetta di un biocida “delicato sulla pelle”

Si tratta di indicazione vietata in quanto fuorviante per il consumatore che viene indotto a minimizzare i rischi insiti nel prodotto o a ritenerlo addirittura benefico per la salute

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di Paola Rossi

In tema di pubblicità relativa ai biocidi il diritto dell’Unione europea vieta l’uso dell’indicazione «delicato sulla pelle». Lo ha affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza sulla causa C296/23 .

La vicenda a quo
Una catena di drogherie offriva in vendita un disinfettante ad ampio spettro destinato a uso casalingo etchettato come “delicato sulla pelle” oltre alle indicazioni: «disinfettante ecologico universale ad ampio spettro», «disinfezione della pelle, delle mani e delle superfici», «efficace contro il SARS-Covid» oltre che «biologico» e «non contiene alcool».
L’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ha ritenuto che si trattatasse di una pubblicità sleale realizzata in violazione del regolamento Ue sui biocidi (n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi). E ha perciò proposto ricorso davanti ai giudici tedeschi, al fine di far cessare tale pratica pubblicitaria per la commercialzzazione del prodotto in questione. In particolare, al fine di vietare l’impiego delle indicazioni «disinfettante ecologico universale ad ampio spettro» e/o «delicato sulla pelle» e/o «biologico».

I profili di illegittimità
In base al regolamento sui biocidi questi non possono essere pubblicizzati in modo tale che le indicazioni siano fuorvianti per l’utilizzatore quanto ai rischi che tali prodotti comportano per la salute, per l’ambiente o quanto alla loro efficacia. È, infatti, vietato promuovere un biocida con le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

La Corte federale tedesca, adita specificamente in relazione all’uso dell’indicazione «delicato sulla pelle» ha richiesto comunque l’interpretazione delle norme Ue alla Corte di giustizia chiedendo specificatamente se l’espressione «indicazioni analoghe» comprenda qualsiasi indicazione che, al pari delle formule menzionate espressamente dal regolamento, minimizzi il rischio che un biocida comporta per la salute o per l’ambiente o quanto alla sua efficacia. Ciò in relazione tanto alle indicazioni a carattere generale quanto per quelle specifiche.

La risposta della Cgue
Per la Corte il regolamento non contiene alcuna indicazione in base alla quale il divieto di utilizzo nella pubblicità dei biocidi sarebbe circoscritto soltanto alle indicazioni generali. Pertanto, tanto un’indicazione generale quanto una specifica che minimizzi i rischi che tali prodotti comportano possono fuorviare il consumatore quanto all’esistenza di tali rischi. Di conseguenza, la formula «indicazioni analoghe» comprende qualsiasi indicazione contenuta nella pubblicità dei biocidi che faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l’utilizzatore, minimizzando tali rischi o anche negandone l’esistenza, pur senza avere necessariamente carattere generale.

L’indicazione sotto la lente
Per quanto riguarda la dicitura «delicato sulla pelle» la Corte rileva che una dicitura siffatta ha una connotazione positiva che evita l’evocazione di qualsiasi rischio, cosicché essa è idonea non solo a relativizzare gli effetti secondari nocivi del prodotto in parola, ma anche a lasciar intendere che quest’ultimo possa essere addirittura benefico per la pelle. Orbene, una dicitura siffatta risulta fuorviante, così da giustificare il divieto del suo uso nella pubblicità del biocida.

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