È rimborsabile il credito Irap fuori liquidazione
È rimborsabile (in capo ai soci) il credito Irap esposto nella dichiarazione della società di persone poi cessata e cancellata dal registro delle imprese, nonostante tale credito non sia stato riportato nel bilancio finale di liquidazione. Non è una ipotesi rara nella realtà operativa quella esaminata dalla Ctp di Milano, con la decisione 9114/3/2016, depositata lo scorso 28 novembre (presidente Fugacci, relatore Chiametti).
Gli ex soci di una società di persone, poi estinta, ricorrevano contro il diniego di rimborso di un credito Irap emergente dalla dichiarazione presentata dalla società. L’ufficio aveva motivato il diniego sulla base dell’assenza del relativo importo nel bilancio finale di liquidazione. I ricorrenti, oltre a far rilevare che il titolo da cui emergeva il credito era costituito dalla dichiarazione presentata, osservavano in sede di ricorso che la società era in contabilità semplificata e che la situazione redatta al momento della chiusura non poteva avere alcun effetto sull’esistenza del credito, anche perché quest’ultimo veniva citato nel verbale assembleare di approvazione del piano di riparto.
La commissione milanese accoglie il ricorso, condannando l’ufficio alle spese di giudizio e affermando che – anche laddove fosse stata commessa una negligenza nel non indicare il credito nel bilancio finale di liquidazione della società – l’importo del credito e la sua esistenza non erano mai stati messi in discussione dall’Agenzia (che neppure si era costituita in giudizio).
Peraltro, va rilevato che la Corte di cassazione (sentenza 13086/2011) ha affermato che non assume alcuna rilevanza, ai fini del rimborso, l’omessa indicazione del credito d’imposta nel bilancio finale di liquidazione, non potendo tale omissione formale inficiare il diritto di credito del contribuente.
Per le sopravvenienze attive della società estinte si verifica un fenomeno successorio in capo ai soci, con la conseguenza che questi ultimi sono legittimati ad agire per l’esercizio dei diritti corrispondenti, direttamente e senza condizioni, non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale (Cassazione 22863/2011).
Anche la stessa Agenzia ha sostenuto (risoluzione 77/E/2011) che per gli elementi patrimoniali attivi può essere riconosciuta direttamente ai soci la titolarità del diritto al rimborso, pro quota, delle imposte, sia per le società di persone che per quelle di capitali nel frattempo estinte.
Il rimborso può avvenire a favore di ciascun socio, in proporzione al rispettivo diritto, oppure a favore dell’unico socio (o ex liquidatore) delegato allo scopo (si vedano le circolari 255/2000 e 6/E/2015).
Ctp di Milano , sentenza 9114/3/2016