Il CommentoComunitario e Internazionale

Effetti ultra partes degli accordi di giurisdizione nel diritto internazionale privato

La disciplina internazionalprivatistica in tema di accordi di scelta del foro assume notevole rilevanza in quelle peculiari ipotesi in cui terze parti subentrino alle parti originarie degli stessi. La questione oggetto di dibattito verte, in particolare, sulla vincolatività o meno di tali accordi nei confronti delle parti non firmatarie

di Federica Sartori*

IN BREVE
La disciplina internazionalprivatistica in tema di accordi di scelta del foro assume notevole rilevanza in quelle peculiari ipotesi in cui terze parti subentrino alle parti originarie degli stessi. La questione oggetto di dibattito verte, in particolare, sulla vincolatività o meno di tali accordi nei confronti delle parti non firmatarie

La giurisprudenza eurounitaria è costante nell'affermare la relatività delle clausole di scelta del foro, in ossequio al principio dell'autonomia privata nella scelta del foro, sicché tali accordi vincolano solo le parti firmatarie, salvo che le parti eventualmente subentrate a queste ultime abbiano espresso in modo chiaro e inequivoco il loro consenso al foro prorogato.

Tuttavia, possono risultare vincolate anche le parti subentranti senza necessità di una manifestazione di consenso sul punto purché sussistano determinate condizioni, ad esempio allorché il diritto applicabile al caso di specie preveda una tale disciplina.

Ciò potrebbe verificarsi nelle ipotesi di mandato, cessione del contratto, cessione del credito, affitto d'azienda, scissione e fusione di società.

Con particolare riferimento all'ambito societario, emblematico è il caso Powell Duffryn. Nella fattispecie, atteso che la clausola di scelta del foro era contenuta nell'atto costitutivo della società, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il consenso dei nuovi soci al foro prorogato fosse insito nell'atto di acquisto delle relative azioni societarie, qualificandolo come presunto purché "lo statuto della società sia depositato in un luogo al quale l'azionista può accedere, come la sede della società, o si trovi in un registro pubblico".

In questo caso il consenso all'accordo di giurisdizione è stato ritenuto presunto subordinatamente alla condizione della conoscibilità delle clausole di scelta del foro, sub specie di accessibilità al documento che le contiene.

In generale, la Corte di Giustizia sostiene che l'opponibilità delle clausole di scelta del foro dipende dal "diritto nazionale applicabile al merito, come determinato in applicazione delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito" (Corte di Giustizia, 19 giugno 1984, causa C-71/83, Tilly Russ e Ernest Russ c. NV Haven- & Vervoerbedrijf Nova e NV Goeminne Hout), quindi ritenendo ivi incluse le norme di conflitto del foro.

Tuttavia, la casistica in tema di efficacia ultra partes degli accordi di giurisdizione non si esaurisce nelle ipotesi, sopra descritte, di subentro di terze parti alle parti originarie firmatarie.

Infatti, altra rilevante casistica concerne i contratti in favore di terzi, soprattutto in materia di assicurazione.

La Corte di Giustizia se ne è occupata, in particolare, in una fattispecie in cui nel contratto di assicurazione vi era una clausola di scelta del foro non esclusiva stipulata in favore del terzo (l'Amministrazione della Tesoreria Italiana), che gli consentiva di agire nel proprio foro in veste di attore. La Corte, sulla scorta dei principi generali e della normativa vigente, ha, quindi, affermato che "In caso di contratto di assicurazione fra un assicuratore ed un contraente, stipulato da questo per sé e a favore di terzi e contenente una clausola di proroga della competenza con riferimento a controversie promuovibili dai detti terzi, questi possono far valere la clausola di proroga della competenza, anche qualora non l'abbiano espressamente sottoscritta, se la condizione della forma scritta, posta dall'art. 17 della Convenzione [di Bruxelles del 1968], sia stata soddisfatta nei rapporti fra l'assicuratore e il contraente dell'assicurazione, e il consenso dell'assicuratore in proposito sia stato manifestato chiaramente ." (Corte di Giustizia, 14 luglio 1983, causa C-201/82, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG e altri c. Amministrazione del Tesoro dello Stato).

La giurisprudenza successiva ha, invece, compiuto un revirement affermando l'inopponibilità delle clausole di scelta del foro contenute in un contratto di assicurazione allorché l'attore sia un terzo subentrato all'assicurato in virtù di una surroga legale, principalmente in ossequio alla disciplina che tutela la parte debole contrattuale nei contratti di assicurazione (Corte di Giustizia, 12 maggio 2005, causa C-112/03, Société financière et industrielle du Peloux c. Axa Belgium e altri; Corte di Giustizia, 13 luglio 2017, causa C-368/16, Assens Havn c. Navigators Management (UK) Limited).

Ad ogni modo, parte della dottrina si ispira ancora al principio di diritto di cui all'orientamento precedente ritenendo opponibile al terzo beneficiario l'accordo di giurisdizione inserito nel contratto in suo favore, conformemente a quanto previsto dal nostro ordinamento all'art. 1413 c.c., ai sensi del quale il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto da cui questi derivi il suo diritto, tra cui è annoverabile anche l'accordo di scelta del foro. A tale regola risulteranno, tuttavia, eccettuate le ipotesi in cui i terzi cessionari o surrogati rivestano in concreto la qualifica di parte debole contrattuale.

La suddetta opponibilità al terzo, inoltre, presuppone che l'accordo di giurisdizione fosse valido ed efficace tra le parti originarie, il cui accertamento andrà effettuato secondo le relative regole internazionalprivatistiche (si vedano sul punto NT+Diritto Requisiti di validità formale degli accordi di giurisdizione nel diritto internazionale privato ; Validità sostanziale delle clausole di scelta del foro nel diritto internazionale privato: il rinvio al diritto interno dei singoli Stati membri ).

In conclusione, è possibile affermare che l'opponibilità al terzo sussiste in presenza di un fenomeno lato sensu successorio tra il terzo e la parte originaria firmataria dell'accordo di giurisdizione allorché l'azione esercitata dal suddetto terzo si fondi sul contratto, o sul titolo, in cui tale accordo risulti contenuto o riguardi diritti derivanti da quest'ultimo. Laddove, invece, tali diritti siano previsti ex lege, e pertanto non derivino da fonte convenzionale, l'accordo di scelta del foro non potrà essere opponibile al terzo ancorché divenuto parte contrattuale in un momento successivo alla stipula dell'accordo originario.


_____
*A cura di Federica Sartori, Avvocato