Comunitario e Internazionale

Emissioni di sigarette con filtro, imprese devono rispettare misure Iso non pubblicate sulla Gazzetta Ue

Privati ed enti per la lotta al tabagismo e di tutela dei consumatori possono promuovere altri metodi considerati più affidabili

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di Paola Rossi

Il rinvio pregiudiziale domanda alla Cgue se possa essere ritenuto vincolante il metodo stabilito dall'Iso per misurare i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette con filtro. E si afferma che esso è opponibile ai produttori di sigarette, ma non ai singoli in ragione della sua mancata pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Infatti, afferma la Cgue con la sentenza sulla causa C-160/20, che il solo rinvio al metodo Iso fatto da una norma ufficiale della Ue costituisce regola tecnica cui sono vincolate le imprese produttrici, ma non osta alla possibilità dei singoli di rifarsi ad altro metodo ritenuto più esatto: il princio della certezza del diritto non consente di vincolare i privati a norme che non sono state oggetto di pubblicità.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dalla richiesta di un'associazione di consumatori dedita alla prevenzione del tabagismo fra i giovani, che chiedeva alle autorità amministrative di poter valutare le emissioni delle sigarette in commercio applicando un metodo (Canadian intense) che ritenevano andasse privilegiato per valutare le reali emissioni prodotte dal fumo di tali sigarette. Ma soprattutto domandavano che i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio fissati dalla direttiva 2014/40 che rimanda al sistema Iso fossero in regola con tale sistema ordinando se del caso il ritiro delle sigarette prodotte in violazione ad esso.

La Corte conferma che il rinvio alla regola tecnica è legittimo ed opponibile alle imprese e agli importatori anche se non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al pari della norma che vi fa rinvio. È quindi legittimo pretendere che le autorità amministrative e i giudici nazionali ne pretendano il rispetto da parte delle imprese di tale settore di mercato. La norma non impone invece ai privati di far ricorso esclusivamente al metodo di misurazione Iso, l'organizzazione internazionale di rilievo mondiale cui è affidata la standardizzazione dei prodotti.

In ultima analisi spetta al giudice nazionale valutare se i metodi effettivamente utilizzati per misurare i livelli di emissioni siano conformi alla direttiva 2014/40, senza tener conto del solo perimetro Iso cui rinvia l'articolo 4, paragrafo 1.

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