Ente di Bonifica di Catania: contratti a tempo determinato invariati anche dopo i rinnovi
I contratti a tempo determinato stipulati con l'Ente di Bonifica di Catania non si trasformano a tempo indeterminato dopo una serie di rinnovi. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 274/19.
La vicenda esaminata - I Supremi giudici si sono trovati alle prese con un soggetto che ha eccepito diversi motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania. Si legge nel provvedimento che dopo l'entrata in vigore della legge regionale 19 agosto 1999 n. 18, nel caso di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o a vigilanza della Regione, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato non è condizionata dall'obbligo di espletamento di un pubblico concorso o di procedure selettive. Tuttavia – aggiunge la decisione – i principi appena richiamati non trovano applicazione per i consorzi di bonifica della regione Sicilia, pur dovendosi riconoscere ai medesimi, come correttamente accertato e statuito nella sentenza impugnata, la natura di enti pubblici economici.
Le motivazioni dei Supremi giudici - I Supremi giudici, quindi, sono arrivati alle seguenti considerazioni: la legge regionale n. 76/1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall'articolo 32 della legge regionale n. 45/1995, ma si pone in linea di continuità sistematica con tale norma.
Si legge poi che il divieto di nuove assunzioni, fuori organico e a tempo indeterminato previsto dall'articolo 32 della legge regionale n. 45/1995, cede esclusivamente di fronte al diritto di assunzione dei disabili, ciò implica che i rapporti instaurati in violazione del divieto sono affetti da nullità e non è consentita la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dall'origine.
Il divieto, inoltre, di nuove assunzioni sancito dall'articolo 32 della legge regionale n. 45 del 1995 determina solo come effetto indiretto l'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, sicché non è ravvisabile alcuna violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera i) della Costituzione che riserva alla potestà esclusiva dello Stato la materia “ordinamento civile” e fa divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati.
Conclusioni - Per concludere i giudici hanno evidenziato come la direttiva del 70/1999/Ce non contempla, alcuna ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato, ma lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia. Margine che per l'appunto la legge siciliana ha apposto alla trasformazione dei contratti.
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 9 gennaio 2019 n. 274