Enti locali e titolarità esclusiva del potere di rappresentanza processuale del sindaco
Enti locali - Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al sindaco - Autorizzazione della giunta municipale - Non necessità
La costituzione del Comune nel giudizio di secondo grado è efficace anche in mancanza della delibera di autorizzazione ad agire perché, a norma del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 50, il Sindaco ha la rappresentanza processuale del Comune in quanto nel vigente sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, in difetto di una specifica previsione statutaria o regolamentare, la rappresentanza processuale del Comune spetta, in via esclusiva, al Sindaco.
• Corte di Cassazione, Sezione 6, Civile, Ordinanza 3 marzo 2022, n. 6977
Capacità processuale - Enti locali - Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al sindaco - Autorizzazione della giunta municipale - Necessità - Condizioni - Prova - Obbligo di produzione della delibera - Esclusione
La rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione attraverso la produzione di idonea documentazione, mentre resta, comunque, escluso che incomba sul Comune l'onere di produrre la relativa delibera di giunta, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali.
• Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza, 30 dicembre 2019, n. 34599
Difensori - Mandato alle liti - Procura - Enti locali - Comune parte di un giudizio - Competenza al rilascio della procura - Attribuzione del Sindaco - Fondamento
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco e non la Giunta, la cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 23 marzo 2016, n. 5802
Comune - Rappresentanza processuale - Spettanza al sindaco - Carattere non esclusivo - Possibilità per lo statuto comunale di affidare detta rappresentanza a dirigenti ovvero esponenti apicali della struttura burocratica del comune - Sussistenza - Conseguenze in caso di affidamento della rappresentanza al dirigente dell'ufficio legale del comune - Costituzione senza necessità di procura o conferimento di procura ad altro professionista
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.
• Corte di Cassazione, Sezione 1Civile, Sentenza 22 marzo 2012, n. 4556
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto