Lavoro

Equo compenso: il testo oggi in aula alla Camera

La Commissione giustizia ha licenziato ieri il provvedimento, dopo il voto sugli emendamenti

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di Francesco Machina Grifeo

Arriva oggi nell'aula della Camera il provvedimento sull'equo compenso dei professionisti. La proposta di legge "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", numerata AC 3179 , e presentata il 25 giugno scorso a firma Meloni, Morrone, Mandelli, è stata infatti licenziata ieri dalla Commissione giustizia. La proposta sostituisce dunque le cinque precedenti Pdl sullo stesso tema (AC 301 Meloni, AC 1979 Mandelli, AC 2192 Morrone, AC 2741 Bitonci e AC 3058 Di Sarno).

Nel pomeriggio di ieri sono stati votati gli emendamenti e dato il mandato al relatore, la deputata della Lega Ingrid Bisa, che illustrerà nel pomeriggio di oggi il provvedimento in Assemblea, mentre l'esame dovrebbe iniziare il prossimo martedì.

La capogruppo di FdI in commissione Giustizia, Carolina Varchi, riferendo che l'obiettivo è "assicurare che gli importi per i professionisti tengano conto dell'importanza della prestazione d'opera intellettuale, spesso mortificata nel rapporto con i cosiddetti committenti forti", spiega che "un percorso di condivisione ha portato anche Lega e Forza Italia (che avevano depositato testi sull'equo compenso, a firma dei deputati Jacopo Morrone e Andrea Mandelli, ndr) a sottoscrivere il nuovo testo a prima firma della leader di FdI Giorgia Meloni".

Secondo la Relazione di accompagnamento dunque lo scopo della norma è quello di garantire al professionista un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali, dando concreta attuazione all'articolo 2233 del codice civile, che recita: «La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».

Tale tutela invece, secondo quanto affermato dalla Cassazione, sarebbe oggi assente perché il professionista "non può far valere l'inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo che lo determini in misura irrisoria, neanche sotto il profilo dell'articolo 36 della Costituzione", "n on essendo prevista alcuna sanzione di nullità".

La definizione dell'equo compenso è contenuta nell'articolo 1. Riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai
parametri
che per gli avvocati sono previsti dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012).

Il comma 6 dell'articolo 13 prevede infatti che i parametri indicati nel Dm Giustizia, su proposta del CNF, o gni due anni, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

In attuazione di tale previsione è stato, da ultimo adottato il Dm 8 marzo 2018, n. 37, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, il riferimento è ai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012). Per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013, invece, si guarda ai decreti del Mise da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale.

La proposta inoltre:
- estende la committenza anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (art. 2);

- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);

- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6)

- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);

- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);

- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, propostadalle rappresentanze professionali (art. 9);

- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);

- prevede una disposizione transitoria che estende l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle convenzioni in corso, ancorché sottoscritte prima della riforma (art. 11);
- abroga la disciplina vigente (art. 12).

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