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Esame d'avvocato: il caso di civile, fideiussione omnibus e la nullità parziale derivante dalla violazioni antitrust

di Patrizia Cianni

Con la recente sentenza a Sezioni Unite 30 dicembre 2021, n. 41994, la Corte di Cassazione ha risolto il contrasto relativo alla questione delle fideiussioni riproducenti le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust, giacché frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza affermando il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione .

A – IL CASO

La Società Alfa ha concluso un contratto di conto corrente e un contratto di finanziamento sotto forma di mutuo, con un l’istituto di credito Beta, per l’importo di 75 mila euro.

A garanzia dei citati contratti, Tizio, uno dei soci, ha sottoscritto due distinte fideiussioni sino a concorrenza della somma di 166 mila euro.

Nel 2010, la banca Beta ha comunicato alla Società Alfa (debitore principale) la risoluzione dei contratti chiedendo la restituzione dello scoperto e nel 2011, il creditore ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore Tizio in relazione alle due fideiussioni prestate.

L’ingiunto Tizio ha proposto opposizione e il giudice, su istanza dell’opponente, ha sospeso il giudizio ex  art. 295 c. p. c. in quanto nelle more del giudizio di opposizione, il fideiussore Tizio ha instaurato un procedimento davanti alla Corte d’Appello ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 287/1990, nel testo applicabile ratione temporis, evocando in giudizio la banca Beta e chiedendo che fossero dichiarati nulli i contratti di fideiussione per violazione della disciplina antritrust (in particolare, art. 2 c. 2 lett. a) Legge n. 287/1990).

Tizio ha chiesto, altresì, la condanna dell’Istituto di credito al risarcimento del danno oltre alla cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi; in subordine, ha domandato la nullità delle singole clausole contrattuali violative della disciplina di cui sopra ed infine, ha chiesto che venisse dichiarato che egli nulla doveva, poiché la banca aveva proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore ben oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c.. 

La Corte d’appello ha dichiarato la nullità delle clausole contestate, condannato la banca Beta al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale e ordinato la cancellazione del nominativo di Tizio dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Avverso tale denuncia l’Istituto di credito decide di proporre ricorso per cassazione.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando le questioni giuridiche emergenti dalla fattispecie in esame.

1) La decisione in esame: Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994.

2) La questione giuridica

Se la coincidenza, totale o parziale, tra le condizioni dell’intesa a monte - dichiarata nulla dall’organo di vigilanza di settore - e le condizioni del contratto a valle, giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore, oppure legittimi solo l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno.

Nel caso della nullità delle clausole del contratto a valle, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità.

Se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione.

Se occorra indagare la sussistenza della volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.

3) Riferimenti normativi: artt. 2, 6 e 8 L. n. 287/1990, art. 101 TFUI, artt. 1419 e 1957 c.c. .

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