Penale

Escluso il falso grossolano per la contraffazione dell'atto del notaio

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di Patrizia Maciocchi

Scatta il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione per chi riproduce il falso sigillo del notaio. Al ricorrente era stata contestata anche la falsificazione di un atto comunale nel quale si attestava l'avvenuto pagamento di una cartella di Equitalia per multe automobilistiche. Un'attitudine a “mentire” di cui aveva fatto le spese soprattutto il padre del ricorrente, proprietario anche dell'auto oggetto di sanzioni amministrativa. Il genitore era stato vittima di un doppio “raggiro”.

Il primo falso riguardava, infatti, un atto di compravendita di un'abitazione acquistata per lui e per la madre, in cambio di una cospicua somma chiesta ai genitori. Con l'atto di proprietà in mano il padre recedeva da un accordo per l'acquisto di un altro immobile e ne prendeva uno in affitto, rassicurato dalla promessa del figlio di accollarsi le spese, in attesa che fosse disponibile la nuova casa. Dopo una serie di, inutili, solleciti per il pagamento del canone il padre del ricorrente era stato sfrattato e costretto a rivolgersi ai servizi sociali. Prima però aveva sottoposto il rogito dell'abitazione ai due notai interessati. Entrambi i professionisti disconoscevano le loro firme e rivelavano la falsità degli atti.

Inutile per la difesa invocare la non punibilità per la grossolanità dei falsi, compresi i finti pagamenti della cartella di Equitalia mostrata dal ricorrente al padre, come proprietario dell'auto, per rassicurarlo. La Cassazione (sentenza 17939) respinge il ricorso contro la condanna per la violazione dell'articolo 469 del Codice penale. La Suprema corte ricorda che la non punibilità per grossolanità è possibile solo quando il falso è evidente “a occhio” e riconoscibile da chiunque. Nel caso specifico a scoprire i falsi erano stati degli esperti: i notai e la polizia locale. Gli stessi notai avevano però affermato che l'atto somigliava ad un originale.

Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 11 giugno 2020 n. 17939

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