Civile

Esecuzione presso terzi, rimborso delle spese di registrazione non è oggetto di pretesa a sé

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di Paola Rossi

Non serve ottenere uno specifico titolo esecutivo per pretendere la restituzione di quanto pagato per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione di un credito. La Corte di cassazione con la sentenza n. 3720 ha respinto il ricorso di un privato che pretendeva dalla banca (debitor debitoris) nell'ambito di un'esecuzione forzata presso terzi il rimborso di quanto aveva pagato per le spese legali di registrazione sostenute dopo l'emissione dell'ordinanza esecutiva emessa in suo favore. Il creditore deve solo pretendere dal terzo debitore esecutato e nel caso di insoddisfazione della pretesa tali spese sono irripetibili. Tali cifre spiega la Cassazione sono già computate dal giudice che nell'assegnare il credito comprende, a norma dell'articolo 95 del codice di procedura civile, le spese legali che sono a carico del debitore esecutato nei limiti della capienza del credito riconosciuto. Tali spese sono, come dice la Cassazione la "tara sul ricavato". Cioè il terzo esecutato non è tenuto a corrispondere i costi del processo di esecuzione oltre la capienza del credito assegnato. Vi è pertanto un difetto di interesse ad agire per ottenere un titolo esecutivo nei confronti anche del debitore originario in quanto la soddisfazione della pretesa creditoria è già conseguita in sede esecutiva dal creditore vittorioso.

Corte di Cassazione - Sezione VI-3 - Sentenza 14 febbraio 2020 n. 3720

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