Esonerato dal versamento della provvisionale chi è indigente dopo la crisi da Covid-19
Il soggetto condannato doveva a una parte civile 5mila euro e all'altra 2mila euro
Il condannato non versa la provvisionale alle parti civili se in virtù della crisi economica generata dal Covid 19 non ha materialmente le risorse per fare fronte a tale obbligazione. Lo precisa la Cassazione con sentenza n. 13974/21.
Venendo ai fatti con ordinanza del 30 settembre 2020 la Corte d'appello di Milano revocava, nei confronti dell'imputato, la sospensione condizionale della pena concessagli dagli stessi giudici di secondo grado, in ragione del mancato adempimento all'obbligo di pagamento della provvisionale in favore delle parti civili, cui era stato subordinato il beneficio. L'imputato ha appellato la sentenza rilevando la sua condizione di impossidenza e di indigenza, tale da avergli impedito di provvedere al versamento di quanto dovuto in favore delle parti civili. La Corte d'appello, secondo i Supremi giudici, non ha considerato la certificazione Isee prodotta e la richiesta da parte della sua compagna di accedere a sostegni economici per i carichi familiari. Nulla ha poi argomentato sull'incidenza negativa della crisi economica generata dal Covid-19, e sulla richiesta del condannato di rateizzare il debito verso le parti civili, né sull'iscrizione di ipoteca sull'unico suo bene immobile, che ha determinato l'impossibilità di alienarlo per poter ricavare il denaro necessario a saldare l'esposizione debitoria. Secondo il provvedimento impugnato andava ravvisata una condotta inadempiente da parte dell'imputato condannato a versare a titolo di provvisionale 5mila euro nei confronti di un soggetto e 2mila euro nei confronti di altra persona fisica.
A fronte di dati probatori forniti dal condannato, indicativi della percezione di redditi modestissimi nell'anno 2019, degli oneri di mantenimento di quattro figli minori, nati dalla relazione con l'attuale compagna, dell'offerta in vendita dell'unico immobile di sua proprietà, gravato da pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto attivare i propri poteri istruttori ex articolo 666, comma 5 cpp (procedimento d'esecuzione – Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno…) onde verificare se il ricorrente svolga o meno attività lavorativa e con quali introiti.