Civile

Estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito

Anche relativamente ai contratti di consumo stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione sia dei costi recurring, sia dei costi up front - Ad affermarlo è la Corte Costituzionale con la sentenze n. 263 del 22 dicembre 2022

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di Antonino La Lumia, Claudia Carmicino*

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sull'incostituzionalità dell'art. 11, octies, comma 2, del D.L. 73/21 (Decreto sostegni bis, convertito con la legge 106/21), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata (cd. costi recurring). La norma faceva poi riferimento ai soli contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021.

La Corte Costituzione, nella citata sentenza - ricca di argomentazioni e spunti di riflessione - ripercorre, in maniera puntuale, il percorso normativo sviluppatosi in materia.

La sentenza ricorda che, in ottemperanza alla direttiva 2008/48/CE (che, nel disciplinare i contratti di credito al consumo, ha invitato gli Stati membri a adeguarsi alla disciplina comunitaria statuendo che «il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»), nell'ordinamento italiano è stato emesso il d.lgs. n. 141 del 2010, il cui art. 1 ha interamente sostituito il Capo II del Titolo VI del T.U. Bancario.

In particolare, la disciplina del rimborso anticipato è stata inizialmente recepita nell' art. 125 sexies del TUB , il cui comma 1, prima delle modifiche introdotte con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

La giurisprudenza di merito e l'ABF, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 - (par. 5.2.1, lett q), nota 3: "[n]ei contratti di credito concessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore" - avevano interpretato il diritto alla restituzione dei costi, derivanti dal rimborso anticipato, come limitato ai soli costi cc.dd. recurring , escludendo - conseguentemente - i costi collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito (i cc.dd. costi up-front).

I costi recurring (dall'inglese, "ricorrenti") sono tutte quelle spese, diverse dai tassi di interesse , poste a carico del cliente e legate alla durata del contratto stipulato (nel caso di un'estinzione anticipata del finanziamento, il pagamento di questi costi accessori legati all'esistenza del contratto non ha più ragion d'essere, perché il consumatore non usufruisce più del servizio al quale si è obbligato in sede di sottoscrizione. Tra queste voci possiamo trovare, ad esempio, le spese d'incasso rata oppure delle componenti rilevanti come la polizza vita, che copre il rischio di premorienza, o anche la polizza perdita impiego, che copre il rischio di licenziamento del contraente).

Essi differiscono dai costi up front, invece, costituiti dalle spese che vengono sostenute nel momento in cui si decide di avviare la pratica di apertura del finanziamento. I costi up front sono, per loro natura, del tutto indipendenti dalla durata del prestito (fanno parte di questa tipologia di costi, ad esempio, le spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento, le eventuali commissioni di intermediazione e le commissioni bancarie).

L'interpretazione italiana è stata tuttavia contraddetta dalla nota sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 , che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso di ritenere "che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ".

Appare di particolare interesse il rilievo della Corte di Giustizia, laddove ha ritenuto che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).

Nel contemperare gli interessi dei consumatori con quelli degli Istituti Bancari, la Corte di Giustizia ha, quindi, privilegiato un'interpretazione finalizzata a garantire maggiore tutela ai consumatori, al fine di prevenire il rischio di abusi, anche a beneficio della concorrenza.

Il legislatore italiano - anche sulla scorta di numerose pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto di seguire l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia - ha quindi adottato un emendamento, contenuto nell'art. 11-octies, comma 1, lett c) del decreto Sostegni-bis, recependo il principio espresso dalla sentenza Lexitor (prescrivendo, quindi, che - nel caso di rimborso anticipato del credito - il consumatore ha diritto a una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con esclusione delle sole imposte), limitandone tuttavia l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), con la conseguente ripetibilità dei soli costi (recurring) per i contratti stipulati in data anteriore.

Il suddetto art. 11-octies del decreto Sostegni ha, quindi, confermato l'applicazione della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, unitamente alle norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia vigenti, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di un consumatore che, dopo aver sottoscritto un prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio, si era visto accogliere solo parzialmente dall'ABF la propria richiesta di riduzione - in via proporzionale - degli oneri sostenuti al momento della conclusione del contratto, ha ravvisato l'incostituzionalità del suddetto art. 11 per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (in quanto contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia) e dell'art. 3 Cost. (in quanto la disposizione comporterebbe una disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra i contratti conclusi anteriormente e successivamente la data del 25 luglio 2021).

Secondo il Tribunale di Torino, sussisterebbe l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) continuino ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, nonché laddove consente l'applicazione dei principi contenuti alla sentenza Lexitor solo limitatamente ai contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021.

La Corte Costituzionale - con ampia argomentazione contenuta nella sentenza in esame - ha risolto la questione interpretativa, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies del Decreto Sostegni bis limitatamente all'inciso "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", ritenendo - quindi - che l'art. 11-octies avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio 2021 e prevedendo, invece, per quelli conclusi precedentemente che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Anche relativamente ai contratti di consumo stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste, quindi, il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto).

L'intento della Corte mira, dunque, a uniformare la normativa nazionale al diritto europeo, garantendo - altresì - un'interpretazione della medesima normativa conforme alla sentenza Lexitor: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea".

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*A cura dell'avv. Antonino La Lumia e dell'avv. Claudia Carmicino (Lexalent)

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