Rassegne di Giurisprudenza

Estinzione del debito con assegni o cambiali e onere della prova

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Obbligazioni - Adempimento - Estinzione del debito - Pagamento tramite assegni o cambiali - Correlazione tra pagamento tramite assegni e preciso debito di cui si eccepisce l'estinzione - Onere della prova  
Il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. 

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 2, Ordinanza del 3 novembre 2021, n. 31429 

 

Obbligazioni - Adempimento - Estinzione dell'obbligazione mediante emissione di più assegni bancari - Onere della prova. (Cc, articoli 1193 e 2697)

Quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore  convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato e il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 3 giugno 2016, n. 11491

 

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - In genere pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 1, Ordinanza del 6 novembre 2017, n. 26275