Nel caso di compensi a tempo per l'attività prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo basato sulla vacazione, unità di misura pari a due ore di impegno del professionista, non può distinguere tra la prima vacazione e quelle successive. È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2025, depositata oggi, con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione
Periti, consulenti tecnici, traduttori, interpreti, vengono compensati con poco più di quattro euro dalla terza ora di lavoro in poi: è il sistema delle vacazioni che, protrattosi per decenni senza gli aggiornamenti pur previsti legislativamente ma non attuati, ha prodotto quest'enormità. Non poteva mancare l'intervento della Consulta con la sentenza 11 dicembre 2024-10 febbraio 2025 n. 16, che invano aveva a più riprese censurato l'inerzia dell'esecutivo a provvedere gli indispensabili adeguamenti...
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