Le sezioni Unite penali, affermando l’ammissibilità dei nova in appello avverso le ordinanze de libertate, sono tornate sul tema dell’ampiezza dei poteri istruttori e decisori del giudizio di appello cautelare e sulla possibilità di modificare la piattaforma cognitiva in riferimento alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato
LA MASSIMA
Misure cautelari - Personali - Giudizio d’appello - Produzione di documenti relativi a elementi probatori “nuovi” - Legittimità - Condizioni. (Cpp, articoli 127, 299, 309, comma 9, 310, 603, commi 2 e 3)
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’articolo 127 Cpp, possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del principio del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello.
Nel giudizio di appello cautelare proposto dall’indagato avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura restrittiva è possibile produrre al tribunale della libertà adito ex articolo 310 del Cpp nuovi elementi probatori sopravvenuti nel rispetto del principio del contraddittorio camerale e nei limiti del devolutum.
Così le sezioni Unite penali che, con la sentenza n. 15403/2024 (depositata il 12 aprile scorso), affermando l’ammissibilità dei nova in appello avverso le ordinanze de ...


