Fallimento, giurisdizione italiana se la società trasferisce la sede all'estero nei tre mesi che precedono l'apertura della procedura
A fornire tale precisazione sono le Sezioni unite con la sentenza n. 28981/2020
Ai fini della individuazione del giudice nazionale competente per la procedura di insolvenza, la presunzione della corrispondenza tra la sede statutaria e il centro degli interessi principali del debitore, il c.d. COMI (centre of main interests), si applica solo se il cambio di sede non è avvenuto nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura concorsuale. La medesima presunzione può comunque essere superata fornendo la prova che, nonostante il trasferimento in altro Stato membro della sede legale, l'attività principale continui a essere svolta sul territorio nazionale. A fornire tali precisazioni sono le Sezioni unite con la sentenza n. 28981/2020.
La vicenda -La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una srl, da trenta anni circa operante sul territorio nazionale, la quale poco tempo prima di ricevere la notifica degli atti prefallimentari aveva trasferito la propria sede legale in Portogallo. In virtù di tale trasferimento all'estero, la srl contestava la giurisdizione italiana, in quanto, secondo la normativa comunitaria, la competenza giurisdizionale dovrebbe spettare al giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, il quale si presume coincidente con il luogo in cui si trova la sede statutaria.
Il reclamo della società veniva però respinto dalla Corte d'appello, secondo la quale il trasferimento della sede in Portogallo era avvenuto nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura concorsuale. Tale circostanza, sempre secondo le regole europee, fa venir meno la presunzione di coincidenza della sede legale con il centro degli interessi principali del debitore. A ogni modo, i giudici territoriali ritenevano superata la presunzione, in quanto la nuova ubicazione della srl era solamente fittizia, ovvero non seguita dal trasferimento dell'attività economica, che continuava a essere svolta sul territorio italiano.
La decisione - La questione della giurisdizione viene risolta definitivamente dalle Sezioni unite, che confermano in toto quanto già affermato dalla corte territoriale. I giudici di legittimità richiamano le norme applicabili alla fattispecie, contenute nel Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, ribadendo che la competenza ad aprire la procedura d'insolvenza spetta ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, che corrisponde al luogo in cui quest'ultimo esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale. Tale centro di interessi per le società corrisponde, fino a prova contraria, nel luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione non si applica però se la sede legale è stata trasferita in altro Stato membro meno di tre mesi prima della domanda di apertura della procedura di insolvenza.
Ciò posto, la Suprema corte rileva come nella fattispecie il cambio di sede all'estero sia avvenuto nei tre mesi precedenti dalla domanda di apertura della procedura concorsuale e ciò solo basta per ritenere non applicabile la presunzione di corrispondenza tra la sede legale e il centro degli nteressi principali del debitore. A ogni modo, la Corte d'appello ha dato ampiamente prova di tale non corrispondenza, facendo così cadere la presunzione iuris tantum prevista dal Regolamento europeo.
Maria Luigia Ienco
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