Civile

Fallimento del locatore, la cauzione del conduttore è prededucibile

Lo ha stabilito la Cassazione, ordinanza n. 4635 depositata oggi, chiarendo che il credito nasce da obbligazione sorta dopo la dichiarazione di fallimento

di Francesco Machina Grifeo

In caso di fallimento del locatore, il deposito cauzionale versato dal conduttore deve essere ammesso al passivo come credito prededucibile. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4635 depositata oggi, affermando un principio di diritto.

Al contrario, il Tribunale di Verona aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, in particolare contro il provvedimento con il quale il credito insinuato, e cioè il deposito cauzionale versato al momento della stipulazione del contratto di locazione, era stato “degradato” da prededucibile a chirografario.

Per la Prima sezione, la questione da esaminare investe il profilo del momento genetico del diritto della società conduttrice dell’immobile alla restituzione del deposito cauzionale versato alla società locatrice (poi fallita) al momento della stipulazione del contratto di locazione. Ebbene, secondo il Collegio “il corrispondente debito per la restituzione del deposito cauzionale sorge non già al momento della stipulazione del contratto di locazione (e dunque, nel caso di specie, prima della dichiarazione di fallimento), ma successivamente, e cioè al momento della risoluzione ovvero dello scioglimento del vincolo negoziale e della conseguente restituzione dell’immobile al locatore”.

E allora, se il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell’immobile locato, “non può neanche dubitarsi che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, sia qualificabile come prededucibile, trattandosi invero di un credito nascente da obbligazione sorta, successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa e in capo all’organo gestorio della procedura, obbligazione alla quale quest’ultimo è tenuto in conseguenza del subentro ex lege nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 80 l. fall.”.

Non si può, infatti, sottovalutare, prosegue il ragionamento, che il meccanismo dell’automatico subentro nel contratto di locazione a carico del curatore “configura una situazione nella quale è lo stesso legislatore che prefigura le condizioni ed i presupposti applicativi per il maturarsi di una prededuzione a carico della massa in riferimento al debito restitutorio del deposito cauzionale”. E ciò, prosegue la decisione, “in ragione proprio della prosecuzione ex lege del rapporto negoziale e, dunque, del rapporto di occasionalità necessaria con la procedura concorsuale dei crediti generati dalla prosecuzione e, poi, dallo scioglimento del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 111, u.c., l. fall.”.

In definitiva, per la Suprema corte va affrontato il seguente principio di diritto: “Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, deve essere ammesso al passivo del locatore fallito come credito prededucibile, trattandosi di un credito nascente da obbligazione sorta, successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa ed in capo all’organo gestorio della procedura, obbligazione alla quale quest’ultimo è tenuto in conseguenza del subentro ex lege nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 80 l. fall.”.

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