Fallimento: onere probatorio per ammissione al passivo del saldo negativo del conto corrente
Fallimento - Ammissione al passivo - Onere probatorio - Conto corrente - Saldo passivo - Estratti conto - Deposito integrale - Necessità.
Il credito della banca deve essere provato con l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, che comporta l'indicazione di tutte le operazioni, a partire dalla prima sino alla chiusura, essendo insufficiente il riferimento al saldo registrato alla data di chiusura del conto. Al fine di assolvere a questo onere probatorio la banca, nell'insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali.
• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 23 ottobre 2019 n. 27201
Fallimento - Passivo fallimentare - Credito della banca da saldo negativo di conto corrente - Onere della prova. (Dlgs 385/1993, articolo 117; Dlgs 58/1998, articolo 23)
In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.
• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 11 marzo 2019 n. 6985
Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere insinuazione al passivo del credito della banca - Onere di deposito degli estratti conto - Sussistenza - Contestazioni specifiche del curatore - Onere di integrazione documentale della banca - Sussistenza - Mancanza di contestazioni - Presa d'atto delle risultanze degli estratti conto da parte del giudice delegato o del tribunale fallimentare, in caso di opposizione allo stato passivo - Sussistenza - Limiti.
In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.
• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 12 settembre 2018 n. 22208