Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero - Enunciati valutativi - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
È configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica del consulente del pubblico ministero, formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giudizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni; il giudice ha, però, l'onere di rendere adeguata motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ritenere che, alla luce delle specifiche emergenze fattuali, il soggetto chiamato ad esprimere una valutazione, pur connotata da un margine elastico di discrezionalità, abbia formulato consapevolmente una valutazione falsa. (Fattispecie in cui il giudizio tecnico - valutativo del consulente che aveva escluso la compatibilità delle polveri emesse da un impianto di sinterizzazione dell'acciaio con i campioni d'aria e le sostanze rinvenute nei reperti alimentari è stato ritenuto falso in quanto contraddetto dalla rilevata presenza di "congeneri" in porzioni scientificamente riconosciute come caratterizzanti il suddetto processo di lavorazione).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 18 giugno 2020 n. 18521
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Pubblico ufficiale che attesti una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua percezione - Falso ideologico in atto pubblico - Configurabilità - Fattispecie in tema di concorso dell''extraneus'.
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'"immutatio veri", mentre non è richiesto l'"animus nocendi" né l'"animus decipiendi", con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile, sussistendo i medesimi connotati, il concorso nel reato di falso ideologico dell'"extraneus" che, in accordo con i militari della guardia di finanza procedenti, dopo aver dismesso la carica di rappresentante legale della società oggetto di verifica, sottoscriveva i verbali di constatazione e di operazioni compiute nei quali le dichiarazioni dallo stesso rese venivano imputate al fratello, nominato nuovo amministratore, di cui si attestava la partecipazione e la sottoscrizione).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 11 giugno 2020 n. 17929
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Casistica di atti - Autoveicoli - Falsa attestazione, sul libretto di circolazione, di avvenuta revisione - Istigazione del proprietario nei confronti del responsabile di un'officina autorizzata alla revisione - Concorso in falso ideologico in atto pubblico - Configurabilità.
Integra un'ipotesi di concorso in falsità ideologica in atto pubblico la condotta del proprietario di un autoveicolo che istighi il proprietario, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione - investito, come tale, della qualità di pubblico ufficiale - ad attestare falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni all'uopo necessarie, con esito positivo quanto alle prove di regolarità delle parti esaminate.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 giugno 2020 n. 17348
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsita' in atti - In atti pubblici - Verbale di ispezione e costatazione di violazione amministrativa - Falsa attestazione di presenza dell'intestatario dell'esercizio commerciale - Falso ideologico cd. irrilevante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che attesti falsamente, nei verbali di ispezione dei luoghi e di costatazione di violazione amministrativa, eseguiti presso un esercizio commerciale, la presenza del titolare formale dell'attività, in realtà assente durante tutte le operazioni, esulando in tal caso la fattispecie di falso ideologico cd. "irrilevante", ossia concernente un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell'atto, in quanto la presenza del titolare è presupposto per la notifica immediata delle contestazioni di infrazioni amministrative, esentando l'organo accertatore dall'obbligo di notifica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna per falso ideologico di due vigili urbani che, recandosi in un esercizio commerciale per effettuare la contestazione di apertura senza il preventivo deposito della SCIA, avevano dato atto nel verbale della presenza della titolare, invece assente).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 9 aprile 2020 n. 11753