Fatture per operazioni inesistenti, la prescrizione decorre dalla data dell'ultima emissione
Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 23 maggio 2022, n. 20053
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20053 depositata il giorno 23 maggio 2022 , è tornata ad occuparsi della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8 D.Lgs. 74/2000.
Il caso è abbastanza semplice e si riassume dicendo che "…Con sentenza del 5 luglio 2021, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di M.D. (omissis ndr.) per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso fino a séttembre 2011, perché estinto per prescrizione, ha ridotto la pena, nella misura di mesi dieci di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza che lo aveva condannato per avere, quale legale rappresentante e amministratore di T. (omissis ndr.) srl, al fine di consentire a C. (omissis ndr.) srl l'evasione delle imposte, emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti indicate nel capo di imputazione negli anni 2011 e 2012 …".
Contro questa statuizione (che è una condanna) ricorre l'imputato che argomenta asserendo che "… nel caso in esame, non sarebbe configurabile l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ciò in quanto la C. (omissis ndr.) srl, destinataria delle fatture, avrebbe regolarmente annotato le stesse in contabilità; non vi sarebbe prova di un ritorno economico da T. (omissis ndr.) srl verso la C. (omissis ndr.) srl. L'operazione economica sottostante le fatture incriminate sarebbe esistente e reale in quanto "acconto" sul contratto di appalto, per la ristrutturazione di alcuni immobili, concluso tra le due società, contratto che prevedeva la possibilità per C. (omissis ndr.) srl di fruire della garanzia collegata a detta tipologia contrattuale. Tale garanzia era necessaria poiché la società emittente T. (omissis ndr.) srl, che aveva concluso un contratto di subentro nel leasing immobiliare di A. (omissis ndr.) srl, non avendo gradimento economico verso il concedente finanziatore, aveva ottenuto da C. (omissis ndr.) srl l'impegno di subentro ad A. (omissis ndr.), e, in tale contesto, aveva concluso un contratto di appalto con la T. (omissis ndr.) srl …".
La Corte di Cassazione respinge tutte le doglianze e formula alcune considerazioni che appaiono di interesse.
La prima considerazione è quella per cui "… Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735 ) …".
La seconda considerazione è quella per cui rientrano nel novero delle operazioni inesistenti anche quelle giuridicamente inesistenti e questo deve essere chiaro avendo riguardo a "… quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità …" la quale ha stabilito da tempo che "… tra le "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte" di cui all'art. 1, comma primo, lett. a), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualificate come "inesistenti" ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 ed 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa (Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, C. (omissis ndr.) , Rv. 239910 - 01 ) …".
La terza considerazione concerne l'elemento soggettivo del reato e qui la Corte di Cassazione afferma in modo chiaro che "… questa Corte di legittimità ha affermato che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, la cui struttura materiale è rimasta immutata a seguito del d.lgs n. 158/2015, è necessaria rappresentazione e volizione dell'emissione della fattura per operazione inesistente e il dolo specifico,. ovvero che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione (Sez. 3, n. 39359 del 24/09/2008, B. (omissis ndr.), Rv. 241040 - 01 ) …".
La quarta affermazione riguarda le pene accessorie e qui la Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui "… va rammentato che, secondo la più recente giurisprudenza, la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, P. (omissis ndr.), Rv. 277972 - 01 ) …".
La quinta considerazione riguarda la prescrizione del reato elemento questo sul quale la Corte di Cassazione afferma senza alcun equivoco che "… Il Collegio intende dare continuità - e ribadire - all'indirizzo interpretativo, mai smentito, secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, M. (omissis ndr.), Rv. 274865 - 01; Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016, DR. (omissis ndr.), Rv. 267664 - 01; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D. (omissis ndr.), Rv. 254759 - 01; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, V. (omissis ndr.), Rv. 246193 - 01 ).
Questa Corte di legittimità, sin dalla decisione n. 6264 del 2010, ha affermato che il momento consumativo del reato di emissione di false fatture va individuato nella data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi di plurimi episodi nel corso del medesimo anno d'imposta, nella data di emissione dell'ultimo di essi. Secondo la Corte, tale principio costituisce attuazione della chiara disposizione che, al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, in deroga agli ordinari principi previsti dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell'arco del medesimo arco di imposta …".
Sul punto della prescrizione del reato il collegio conclude affermando che "…A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l'aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall'ultimo di essi …".
A nostro modo di vedere una sentenza equilibrata e non criticabile con riferimento ai principi che espone.