Responsabilità

Fermo illegittimo, il risarcimento deve tener conto del deprezzamento del veicolo

La Cassazione, ordinanza n. 13173 depositata oggi, riconosce la perdita di valore di 25mila euro del mezzo venduto dopo sei anni di blocco

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza n. 13173 depositata oggi, riconosce il diritto al risarcimento del danno per la perdita di valore subita dall'automobile sottoposta per sei anni a un fermo tecnico illegittimo da parte di Equitalia. La Terza sezione civile fa dunque un importante passo avanti rispetto al semplice ristoro derivante dalla "indisponibilità" del bene e dunque dalla necessità di provvedere diversamente al proprio autotrasporto.

A ottenere il riconoscimento un avvocato di Catanzaro che lamentava il perdurare del fermo amministrativo nonostante l'ordine di sospensione emesso dal giudice di pace. Il legale aveva chiesto ad Equitalia 25.000 euro di risarcimento, una somma pari alla diminuzione di valore subita dalla propria autovettura dal giorno della trascrizione del fermo, nel settembre 2004, a quella di vendita del veicolo, avvenuta nel 2010. Il Tribunale gli aveva dato ragione ma la Corte di appello aveva ribaltato il verdetto ritenendo non provato il danno, in mancanza di prove circa l'acquisizione di un veicolo sostitutivo.

Una lettura non condivisa dalla Suprema corte secondo cui se il ricorrente si fosse limitato a chiedere il risarcimento del danno "per aver dovuto provvedere altrimenti, negli anni in cui si è protratta l'indisponibilità del bene, al proprio autotrasporto, in difetto di una prova delle spese sostenute, sarebbe stato legittimo da parte della corte d'appello il rigetto della domanda per mancata prova del danno". (Secondo l'orientamento di legittimità prevalente, infatti, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è in re ipsa, ma esso deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo; Cass. n. 27389 del 2022).

"Ma il danno patrimoniale il cui risarcimento è stato chiesto nel caso di specie – prosegue il ragionamento della Cassazione - non era limitato alla lamentata indisponibilità del bene, bensì era riferito in principalità alla documentata perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità: questa componente del danno emergente, se nel caso del fermo tecnico per incidente, di durata circoscritta, è normalmente trascurabile, nel caso della perdita di disponibilità di un autoveicolo protrattasi per anni emerge in tutta la sua tangibilità, e, ove provata, deve essere riconosciuta".

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente aveva allegato il valore dell'autovettura al momento del fermo, e ne aveva documentato il prezzo di vendita, effettuata non appena aveva recuperato la disponibilità materiale e giuridica del bene con l'eliminazione del fermo amministrativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©