Figli affidati al padre separato se li educa meglio
In tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve tenere conto della condotta dei genitori, della loro disponibilità e capacità di creare un rapporto positivo con i figli. Lo ha affermato la Cassazione che, con l’ordinanza 30191 del 20 novembre 2019, ha affidato la figlia minore al padre che le garantisce una maggiore regolarità educativa, mentre la madre è più permissiva e distante emotivamente.
Il caso
A rivolgersi alla Cassazione è la madre di una bambina, che il Tribunale per i minorenni ha deciso di collocare in via preferenziale presso il padre, previo affidamento della minore ai servizi sociali del Comune. La Corte d’appello ha confermato il collocamento presso il padre perché ritenuto maggiormente rispondente agli interessi della bambina e in grado di offrirle una maggiore stabilità affettiva.
La madre presenta ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d’appello, evidenziando che secondo il consolidato orientamento della Cassazione la collocazione dei figli minori presso la madre è da privilegiare, facendo anche presente che il giudice non avrebbe potuto esercitare poteri istruttori, disponendo già di una relazione dei servizi sociali e dovendosi attenere a quanto già acclarato. Inoltre, evidenzia che il decreto impugnato non ha tenuto nella dovuta considerazione la centralità della sua figura.
La decisione
La Cassazione respinge il ricorso della madre dichiarandolo inammissibile sulla scorta del fatto che, in tema di affidamento dei figli, è orientamento consolidato della Cassazione stessa che il giudizio prognostico che il giudice deve operare vada formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al bambino, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
La Corte d’appello ha ritenuto di collocare il minore presso il padre perché genitore più capace di garantire alla bambina una maggiore stabilità, dato che ha uno stile educativo più regolare rispetto alla madre, più permissiva e distante emotivamente dalla figlia. Inoltre, la bambina vive in costante rapporto con il padre, intrattenendo anche un’ottima relazione con i nonni paterni e l’intera rete familiare paterna.
Alla Cassazione appare, pertanto, infondato il motivo di ricorso con il quale la madre contesta i poteri istruttori del giudice di rinvio, il quale ha legittimamente compiuto una nuova valutazione visto che l’affidamento dei bambini è materia che deve essere valutata tenendo conto delle rapide evoluzioni delle dinamiche familiari.