Fisioterapista responsabile per non aver provveduto al "bretellaggio" del paziente caduto rovinosamente a terra
In questo modo - sottolinea la Cassazione - viene meno il vincolo fiduciario tra dipendente e datore
"La particolare delicatezza dell'oggetto della prestazione lavorativa al cui diligente adempimento era chiamata una fisioterapista, ossia la cura e l'assistenza di persone anziane e non autosufficienti, implica l'insorgere di un vincolo fiduciario particolarmente intenso fra datore e dipendente, giacché il primo deve poter far affidamento sul fatto che le attività di assistenza e sorveglianza verso gli ospiti siano espletate in modo tale da garantirne l'incolumità, anche in ragione della responsabilità che il datore assume verso i terzi (gli ospiti e i loro familiari)". Questo il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n.18417/23.
Le decisioni di merito
Venendo ai fatti la Corte territoriale premetteva che alla lavoratrice - quale operatrice di assistenza in una casa di riposo - era stato contestato dalla datrice di lavoro che il 31 gennaio 2009 nell'espletamento del suo lavoro in sala mensa non aveva eseguito opportuno "bretellaggio" di un'ospite (operazione che serviva a garantire migliore stabilità al paziente), affetta da gravi patologie neurologiche, la quale era rovinosamente caduta a terra. Questo il primo elemento a suo carico. Alla lavoratrice, poi, era stato contestato che di tale circostanza non aveva provveduto a informare la direzione, né aveva annotato l'accaduto sul libro delle consegne, e che, successivamente, a seguito del malessere manifestato da detta ospite, la datrice di lavoro aveva appurato l'esistenza di danni fisici a quest'ultima. Anche i giudici di seconde cure erano pienamente in linea con i colleghi di primo grado.
Il ricorso in Cassazione
E così avverso la decisione della Corte d'appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi fondamentalmente legati a diversi elementi dei quali la ricorrente assume essere "mancato completamente l'esame della corte territoriale" (ossia, l'assenza di mala fede, l'assenza di precedenti disciplinari, l'assenza di danno arrecato dal datore di lavoro, l'assenza di volontà di arrecare nocumento al datore di lavoro, la mancanza di vantaggi personali, l'intento di semplificare l'attività per far fronte all'enorme massa di lavoro, l'omessa sanzione di altri lavoratori colpevoli della medesima infrazione). Elementi questi ultimi - sottolinea la Cassazione - che dovevano essere eccepiti in fase di merito e che, invece sono stati sollevati per la prima volta di fronte agli Ermellini e su cui questi non possono esprimersi sulla base dell'articolo 360, comma 1, n. 5 del cpc.
Anche i Supremi giudici, dunque, si sono schierati come i giudici di prime e seconde cure evidenziando come la mansione affidata alla fisioterapista era di particolare attenzione e che, quindi, l'inadempimento poteva rompere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore e prestatore.