Professione e Mercato

Fluttuazioni dei prezzi di materie prime ed energia: la filiera del vino sulle montagne russe

La principale difficoltà è rappresentata dall'aumento dei prezzi dei materiali secchi (capsule di rivestimento, tappi di sughero, etichette, cartoni per il confezionamento, vetro), accompagnato spesso dalla richiesta dei fornitori di rinegoziare anche gli ordinativi che erano già stati confermati nei mesi passati

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di Roberto Luzi Crivellini*

Gli ultimi 24 mesi sono stati particolarmente agitati sui mercati internazionali: prima le diverse ondate pandemiche, poi una ripresa dei consumi in un contesto di forte crescita sulla maggior parte dei mercati mondiali, con conseguenti difficoltà di approvvigionamento e trasporto, ora un nuovo scossone con la guerra in Ucraina.

Di conseguenza, in molti settori i prezzi delle materie prime e dell'energia sono schizzati alle stelle e questo ha portato una serie di gravi problematiche per le cantine e le aziende che commerciano vino, specie sui mercati internazionali.

La principale difficoltà è rappresentata dall'aumento dei prezzi dei materiali secchi (capsule di rivestimento, tappi di sughero, etichette, cartoni per il confezionamento, vetro), accompagnato spesso dalla richiesta dei fornitori di rinegoziare anche gli ordinativi che erano già stati confermati nei mesi passati.

I commenti degli operatori sono per la maggior parte improntati al fatalismo e pronosticano inevitabili aumenti di prezzo del prodotto finale da scaricare al consumatore, sperando che si calmino le acque presto.

Qualche cosa per mitigare la situazione di incertezza, però, si può e si deve fare.In primo luogo, occorre operare in modo consapevole ed evitare comportamenti sbagliati, che possono esporre la cantina o il commerciante di vino a richieste di risarcimento del danno.

Un errore molto frequente, ad esempio, è quello di invocare la forza maggiore per sottrarsi all'adempimento dei contratti con clienti e fornitori.

Di cosa si tratta? La forza maggiore è una situazione nella quale un evento imprevedibile ed inevitabile, non derivante da una responsabilità della parte, sopravvenuto dopo la conclusione del contratto, rende oggettivamente impossibile la prestazione contrattuale.

La fluttuazione dei prezzi però, per quanto repentina e violenta, non rende mai l'adempimento del contratto impossibile, ma solo più oneroso, quindi in realtà non si tratta di un caso di forza maggiore che possa essere invocato per esonerarsi dal vincolo contrattuale.

Un altro comportamento sbagliato è comunicare unilateralmente ai propri clienti l'aumento dei prezzi in relazione a contratti già conclusi, invocando l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (in inglese, Hardship).

Anche in questo caso il rimedio è spesso sbagliato, perché questo diritto esiste solo se lo squilibrio tra le prestazioni è eccessivo e l'evento che lo causa era imprevedibile al momento della conclusione del contratto, entrambi requisiti molto difficili da provare (ricordiamoci, a questo proposito, che la guerra in Ucraina è iniziata nel 2014).

In ogni caso, anche se accertata, l'eccessiva onerosità sopravvenuta non dà diritto ad aumentare in via unilaterale i prezzi, ma solo a sciogliere il contratto, salvo che la controparte non offra di modificarlo per ricondurlo in equilibrio.

Una terza prassi negativa è quella di operare senza contratti scritti, affidandosi solo ad ordini e conferme d'ordine, nella convinzione (profondamente errata) che ciò consenta alle parti di essere più libere e flessibili.

Così operando, al contrario, si aumenta l'incertezza sui diritti e gli obblighi delle parti e su come gestire situazioni impreviste, come quelle che viviamo in questi mesi, a maggior ragione se si opera sui mercati internazionali e non è chiaro quali sia la legge che si applica al contratto.

E' consigliabile, dunque, fare di necessità virtù e dotarsi di contratti chiari e completi per disciplinare le relazioni commerciali con fornitori e clienti, che prevedano, ad esempio, una clausola di Hardship con i limiti di oscillazione del prezzo e riferimenti ad aumenti di energia e materie prime che danno diritto a rinegoziare il contratto, che preveda cosa accade se una parte chiede di rinegoziare il prezzo e le conseguenze del mancato accordo sull'eventuale revisione.

Al di là della gestione delle variazioni dei prezzi, la conclusione di contratti quadro di acquisto e vendita è uno strumento utile per dare stabilità alle relazioni commerciali, concordando patti importanti come la durata del contratto, i volumi minimi – massimi di acquisti garantiti, le tempistiche di consegna, le eventuali penali per il ritardo, la legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie.

Si tratta di accordi semplici, chiari e bilanciati, che vanno adattati caso per caso ai paesi in cui viene esportato il vino: l'obiettivo non è quello di tutelare una parte a discapito dell'altra, ma di condividere le regole necessarie alla gestione delle relazioni commerciali, nell'interesse di entrambi i contraenti, anche (anzi, soprattutto) in tempi di eventi straordinari e mercati fortemente instabili.

*di Roberto Luzi Crivellini, Partner di Macchi di Cellere Gangemi

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

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