Civile

Fondo d'investimento: se si trasferiscono ad altra società i rapporti di gestione il processo prosegue tra le parti originarie

La società subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa

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di Giampaolo Piagnerelli

«Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra - ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del Dlgs 98/1998 - i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata». Questo il principio di diritto espresso dalla cassazione con la sentenza n. 4741/23.

I fondi comuni d'investimento costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che lì ha istituiti, con la conseguenza che, in caso di acquisto immobiliare operato nell'interesse di un fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla suindicata società di gestione. A tal proposito, vale richiamare la sentenza n. 16605/10 secondo cui la soluzione che meglio sembra rispondere alle esigenze sottese alla costituzione dei fondi comuni di investimento e che trova più solidi agganci nella relativa disciplina resta quella che ravvisa nel fondo un patrimonio separato.

La separazione, infatti, unitamente alle specifiche disposizioni, garantisce adeguatamente la posizione dei partecipanti quali sono i proprietari sostanziali dei beni di pertinenza del fondo lasciando però la titolarità di tali beni in capo alla società di gestione.

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