Lavoro

Formazione continua, per gli ultrasessantenni procedimenti disciplinari da archiviare

Per le S.U., sentenza n. 9549/2021, va applicata la normativa più favorevole introdotta dalla legge professionale o

di Francesco Machina Grifeo

In materia di formazione professionale, la normativa più favorevole per gli ultrasessantenni, che prevede l'esonero nei casi di iscrizione all'albo da più di 25 anni, si applica in via retroattiva ai procedimenti disciplinari in corso. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 9549/2021, accogliendo (con rinvio) il ricorso di un legale iscritto al Coa di Bolzano, sanzionato nel 2020 con l'"avvertimento" dal Consiglio nazionale forense per aver conseguito nel triennio 2008-2010 soltanto 29 crediti in luogo dei 50 richiesti.

La Suprema corte, con una lunga ed articolata decisione, ricostruisce il quadro normativo, ricordando che il comma 2 dell'art. 11 della legge 247/2012 ha introdotto una nuova causa di esonero dall'obbligo formativo che riguarda espressamente «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età».

Ed il Regolamento sulla formazione continua n. 6/2014 ha ribadito la previsione. Non solo, il comma 5 art. 65 della legge professione ha previsto che: «Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato».

Per i giudici la Suprema corte dunque "La causa di esonero introdotta dall'art. 11, c. 2, l. n. 31 dicembre 2012, n. 247 e conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 65, c. 5 della legge n. 247/2012, nella parte in cui prevede che «Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato»".

Le Sezioni unite hanno invece affermato che non spetta alla Suprema corte verificare "l'incidenza della previsione contenuta nell'art. 11, co. 2, n. 247/2012 sull'obbligo di formazione continua determinato dal regolamento dell'Ordine di Bolzano e dalle disposizioni successive se più favorevoli all'incolpato, poiché sul punto è mancata qualunque statuizione da parte del CNF". Ferma, dunque, l'applicabilità della causa di esonero, "spetta al CNF valutare in quale misura il sopravvenire della detta causa nel corso del triennio incida sui crediti formativi minimi da conseguire nelle prime due annualità del triennio".

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