Foto dei figli minorenni, no ai post della nuova compagna del padre
La nuova compagna dell’ex marito non può pubblicare su Facebook le foto dei figli minorenni di lui, pena la rimozione immediata delle stesse e un indennizzo di 50 euro per ogni giorno di ritardo da corrispondere a favore dei figli. Il nuovo stop alla divulgazione sui social network delle immagini che ritraggono i minorenni arriva dal Tribunale di Rieti che, con l’ordinanza dello scorso 7 marzo (r.g. 2008/2018), ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dalla madre di due figli di 11 e 8 anni che, stanca di vedere pubblicate su Facebook le foto dei ragazzi in compagnia dell’ex e della nuova compagna, ha chiesto al Tribunale di imporre alla donna di rimuovere immediatamente tutte le immagini presenti sui social network.
La vicenda. Le pubblicazioni erano iniziate già prima del divorzio e a nulla erano valsi gli inviti pacifici della madre a cessare la divulgazione non autorizzata delle foto dei figli. La nuova compagna, infatti, aveva continuato a pubblicare, commentare e criticare nella errata convinzione di non commettere alcun illecito. Tanto che neppure le diffide formali erano servite a farla desistere dalla pubblicazione seriale delle immagini. Così i coniugi in sede di divorzio hanno aggiunto la clausola espressa che la pubblicazione delle fotografie dei figli minorenni fosse consentita solo ai genitori e non a terze persone, salvo consenso congiunto di entrambi i genitori. Nonostante questo, la pubblicazione è ripresa anche dopo il divorzio costringendo il Tribunale di Rieti a pronunciarsi su un caso, unico nel suo genere, visto che finora i giudici si sono occupati di controversie legate alla pubblicazione di video e fotografie da parte dei genitori. È la prima volta, invece, che il tribunale interviene per fissare le regole che devono valere anche per i nuovi compagni degli ex, chiamati a rispettare non solo le condizioni fissate dai coniugi ma soprattutto i diritti dei minori a non veder diffuse le proprie immagini su piattaforme che non ne consentono il controllo.
La decisione. Per il giudice non ci sono dubbi: la diffusione delle immagini di minorenni sui social network si deve considerare «un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet». Per il Tribunale, infatti, sarebbe impossibile controllare la diffusione delle immagini caricate nel web che potrebbero quindi essere messe a disposizione di chiunque con un potenziale danno per i minorenni coinvolti. A rafforzare la tutela anche il nuovo Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr), citato dall’ordinanza, che al considerando 38 dispone una specifica protezione per i minorenni relativamente alla diffusione dei loro dati personali proprio in ragione del fatto della loro inferiore consapevolezza dei rischi e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali che li riguardano.
Il Tribunale giustifica poi l’imposizione della cosiddetta “astreinte” o penalità di mora prevista dall’articolo 614-bis del Codice di procedura penale ritenuta necessaria per evitare il ripetersi delle pubblicazioni non autorizzate. La somma di 50 euro da pagare per ogni giorno di ritardo nella rimozione può, infatti, costituire un valido deterrente alle nuove condivisioni nel web, visti i precedenti. Il principio giuridico è chiaro: gli articoli 10 del Codice civile e 16 della legge 176/91 che ha ratificato la Convenzione di New York tutelano il minorenne dalle «interferenze arbitrarie nella sua vita privata».
L’ordinanza ricorda come il decreto legislativo 101/2018 abbia adeguato il Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) fissando in Italia il limite di 14 anni per l’iscrizione a un social network, mentre per i più piccoli occorre il consenso di entrambi i genitori. Questo però non autorizza terze persone a pubblicare le foto dei minorenni, anche di età superiore ai 14 anni, a maggior ragione quando i genitori espressamente li abbiano tutelati inserendo specifiche condizioni negli accordi di separazione o divorzio. Ai nuovi compagni non resta che adeguarsi.
Tribunale di Rieti, ordinanza del 7 marzo 2019