Lavoro

Agevolazioni, benefit e retribuzione, la differenza tra concetti che non sono sinonimi

Non tutte e non sempre le attribuzioni patrimoniali rientrano nel concetto di retribuzione in senso civilistico

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di Roberto Balestra*

Da anni, per svariate ragioni (i.e. fidelizzazione; incentivazione; contenimento del costo del lavoro; work life balance; etc.), nei sistemi di politica retributiva del personale hanno sempre più rilievo, e importanza, le attribuzioni patrimoniali complementari e "integrative" del trattamento retributivo ordinario.

Tra le attribuzioni patrimoniali rientrano i fringe benefit, cioè i beni e i servizi che il datore di lavoro concede al dipendente per ragioni lavorative ma consentendone anche un uso privato, le agevolazioni, vale a dire l'attribuzione della possibilità di acquistare beni e servizi (spesso aziendali) ad un prezzo di particolare favore, e i servizi sociali aziendali, ovvero le opere e i servizi con specifica finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (welfare).

La prassi oggi ha inquadrato molte di queste attribuzioni nella categoria dei c.d. "flexible benefits".

Le attribuzioni possono essere sia individuali che collettive. E la fonte istitutiva può essere un accordo individuale, un atto unilaterale dell'azienda (policy) o un accordo collettivo.
Comunque sia, quando si pensa alle attribuzioni patrimoniali la mente corre subito alle questioni di immediato rilievo (quanto mi costa?) e alla disciplina che può risolverle, cioè quella fiscale e previdenziale.

Da questo punto di vista le norme principali sono l'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) e l'art. 12 del D.Lgs. n. 153/1969.

Ad esse, poi, nel corso degli anni ne sono succedute molte, talvolta in modo alluvionale, che in ragione delle diverse esigenze di finanza pubblica o di welfare state hanno modificato i criteri di determinazione del valore che le attribuzioni devono avere ai fini fiscali e previdenziali o i limiti di esenzione. Da ultimo il c.d. Decreto lavoro, il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 , che ha elevato a 3.000 euro il limite complessivo di esenzione fiscale dei fringe benefit per i dipendenti con figli ( art. 40 ).

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con una recentissima decisione, la sentenza n. 14216 del 23 maggio 2023 , consente di riflettere sul fatto che, non tutte e non sempre, le attribuzioni patrimoniali rientrano nel concetto di retribuzione in senso civilistico.

La Corte, infatti, rifacendosi ad un precedente del 2010 (Cass., 2.8.2010, n. 17990), ha ricordato che è principio di diritto acquisito "che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi è più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quanto non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro". E applicando questo principio di diritto ha escluso che avessero natura retributiva le agevolazioni tariffarie concesse da un'azienda a dipendenti ed ex dipendenti in forza di un accordo collettivo e che gli interessati avessero acquisito un diritto all'agevolazione che ne impediva la riduzione.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte era quello di un gruppo di ex dipendenti a cui, a partire da un certo momento, non era stato più riconosciuto un consistente sconto tariffario. I ricorrenti, quindi, avevano richiesto che venisse riconosciuto giudizialmente il loro diritto allo sconto e la condanna dell'azienda alla restituzione di quanto avevano pagato in più.
Gli interessati, tra le altre cose, avevano sostenuto che il loro diritto allo sconto derivava dal fatto che in costanza di rapporto l'azienda aveva trattato l'agevolazione come un fringe benefit.

Infatti, l'art. 51, co. 3, secondo periodo, dell'art. 51 del T.U.I.R. prevede che "il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte per escludere la natura retributiva delle agevolazioni e il diritto degli ex dipendenti al riconoscimento per il futuro della stessa è stato il seguente.

Dopo aver ricordato i numerosi precedenti con cui la Sezione Tributaria ha affermato che le agevolazioni tariffarie e gli sconti ai dipendenti sono retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi (cfr. Cass., 5.11.2020, n. 24729; Cas., Trib., 23.11.2018, n. 30343; Cass., 3.5.2019, n. 11676; Cass., Trib., 21.11.2017, n. 27713; Cass., Trib., 12.1.2017, n. 586; Cass., Trib., 11.12.2015, n. 25024), i giudici di legittimità hanno precisato che la disciplina fiscale non è esattamente sovrapponibile a quella lavoristica perché per la legge tributaria "ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale, tanto esclude che dalla qualificazione ai fini fiscali dell'agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurabilità dell'istituto in oggetto nell'ambito del rapporto di lavoro".

Dunque, ferma l'imponibilità fiscale e contributiva dell'agevolazione, occorre verificare se essa è anche retribuzione in senso civilistico, cioè se è il corrispettivo della prestazione lavorativa che è stata resa.

E nel caso di specie le circostanze che sono state ritenute rilevanti per escludere la natura retributiva sono state che:
• Il controvalore del beneficio non ha mai avuto alcuna incidenza sul calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti, e men che meno sul calcolo della pensione;
• Il godimento del beneficio prescindeva totalmente dall'anzianità, dalle mansioni, dalla qualifica e dalle ore lavorate;
• La misura dell'agevolazione era sempre stata determinata in maniera del tutto indipendente rispetto a qualsiasi parametro riferibile alla prestazione lavorativa;
• Il godimento del beneficio non era strettamente collegato al singolo lavoratore ma al nucleo familiare che comprendeva lavoratori dipendenti dell'azienda, sicché in caso di più dipendenti presenti nel medesimo nucleo gli sconti non potevano essere cumulati;
• l'agevolazione era stata riconosciuta, al momento della sua introduzione, anche a coloro che in quel momento erano già pensionati;
• l'agevolazione è attribuita anche ai familiari di dipendenti deceduti per cause di servizio.

È stato invece considerato indifferente, elemento neutro, il fatto che l'agevolazione sia prevista e in qualche modo disciplinata da una serie di contratti collettivi aziendali che si sono succeduti nel corso degli anni.

La Corte di Cassazione, poi, ha confermato che ai fini dell'intangibilità di un emolumento riconosciuto a lavoratori e pensionati per effetto della contrattazione collettiva, non basta dimostrare che l'agevolazione ha natura retributiva, ma occorre provare che gli interessati hanno un "diritto quesito".

I "diritti quesiti" sono configurabili solo quando i diretti interessi hanno maturato un diritto per effetto di situazioni che sono già entrate a far parte del loro patrimonio in quanto dipendenti da una prestazione già resa, da un rapporto già esaurito o da un evento che si è già verificato.

Però con riferimento a sconti e agevolazioni tariffarie non si può parlare di "diritti quesiti" poiché l'affidamento risposto nel fatto di poter beneficiare di un certo sconto o di una certa agevolazione per eventuali futuri acquisti genera un'aspettativa e non un diritto all'agevolazione.

In conclusione, in un ordinamento che, come è il nostro, è privo di una definizione positiva di retribuzione è facile trasportare le nozioni che appartengono ad un ramo del diritto – in questo caso quello tributario – in un altro settore. Però è anche vero che gli aspetti fiscali e previdenziali sono autonomi e indipendenti rispetto a quelli strettamente lavoristici sicché le nozioni di retribuzione e di retribuzione imponibile non sono e non devono essere utilizzate come sinonimi.

È altresì vero che sono invocabili le tutele dell'intangibilità della retribuzione quando vengono in considerazione attribuzioni patrimoniali accessorie che hanno una finalità solo latamente compensativa.

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*A cura dell'Avv. Roberto Balestra, Partner 24 ORE Avvocati

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