Penale

Frode fiscale, no al patteggiamento se non è stato pagato il debito

L'illecita utilizzazione di fatture prevede che il pagamento integrale del tributo costituisca causa di non punibilità qualora la condotta spontanea e riparatoria si realizzi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e, comunque, prima che l'autore del reato abbia conoscenza formale dell'avvio dell'attività di verifica, ispezione e accertamento

di Sara Di Benedetto*


Il caso. Un Procuratore generale presentava ricorso avverso una sentenza applicativa di pena concordata tra le parti nell'ambito di un procedimento in cui veniva contestato il reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false". In particolare, nel ricorso veniva dedotta la violazione dell'art 13 bis del citato d.lgs, in quanto il giudice procedente aveva concesso il rito alternativo in difetto di previa verifica dell'avvenuto pagamento del debito tributario.

La decisione. Con sentenza n. 26529/2020, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, così ha deciso: è precluso il patteggiamento per frode fiscale in difetto del pagamento integrale debito tributario, il quale costituisce condicio sine qua non per accedere al rito alternativo di cui all'art 444 c.p.p.. Inoltre, non può essere condannato l'evasore fiscale che, prima dell'accertamento, abbia saldato il suo debito con l'Erario.
La pronuncia sopra segnalata ha, di fatto, confermato un orientamento già consolidatosi sul tema, la stessa tuttavia merita particolare attenzione per l'analisi sistematica della normativa di riferimento e per la puntualità osservata nell'articolazione della motivazione.

I giudici hanno evidenziato che per i reati previsti dal d.lgs 74/2000, tra i quali rientra l'illecita utilizzazione di fatture contestata nel caso concreto e contemplata dall'art. 2, comma 3, l'art. 13 comma 2 prevede che il pagamento integrale del tributo costituisca causa di non punibilità qualora la condotta spontanea e riparatoria si realizzi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e, comunque, prima che l'autore del reato abbia conoscenza formale dell'avvio dell'attività di verifica, ispezione e accertamento penale o amministrativo.

Il successivo art. 13 bis prevede che, fuori dai casi di non punibilità, se l'integrale pagamento avviene prima alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la conseguenza è la diminuzione della pena e l'eliminazione delle pene accessorie. La stessa norma dispone poi, al comma 2, che nei medesimi casi di cui all'art. 13-bis, comma 1, nonché nel caso di ravvedimento operoso, e sempre al di fuori delle cause di non punibilità, l'imputato possa ottenere l'applicazione della pena ex art 444 c.p.p.

Tenendo conto del tenore delle norme sopra richiamate, secondo la Cassazione, gli effetti processuali determinati dal pagamento del debito sono diversi a seconda della fase temporale in cui si realizza tale condotta, rilevando la stessa:

1) come causa di non punibilità (art. 13, comma 2 d.lgs 74/2000) qualora il debito sia stato estinto integralmente, secondo una della modalità previste dalla legge, prima che l'autore abbia avuto notizia dell'attività di verifica o accertamento;
2) come circostanza attenuante (art. 13 bis, comma 1 d. lgs 74/2000) per cui le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie di cui all'art. 12, se l'estinzione integrale del debito sia avvenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, a che dopo l'espletamento di procedure conciliative e di adesione previste dalle norme tributarie;
3) come condizione per l'applicazione della pena ai sensi dell'art 444 c.p.p. (art 13 bis, comma 2 d.lgs 74/2000), la quale può essere richiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le condizioni di non punibilità previste dall'art. 13, commi 1 e 2.

Alla luce della ricostruzione di cui sopra, la Corte ha ritenuto evidente che l'espressione contenuta nella norma "fatte salve le ipotesi di cui all'art 13, commi 1 e 2" sia da interpretare nel senso che il patteggiamento possa essere ammesso quando il pagamento integrale del debito tributario si sia realizzato con tempi e modalità che non consentono più la dichiarazione di non punibilità.

In ogni caso, il giudice può ammettere le parti al rito del patteggiamento soltanto dopo aver effettuato la positiva verifica del pagamento integrale del debito tributario, quale condizione necessaria e presupposto indispensabile per accedere al rito alternativo.

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*Avvocato, Studio Legale Coccanari & Partners

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