G.A.10 - (Attività di gestione di beni quale oggetto sociale – 1° pubbl. 9/16)
Con riferimento all'oggetto di una società, l'espressione “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) è ambigua, priva di un significato tecnico/giuridico, e spesso utilizzata nella pratica in maniera promiscua per individuare attività tra loro assai diverse.
In concreto, infatti, la gestione di beni può essere svolta da più persone in maniera tale da integrare:
a) un'attività commerciale;
b) un'attività non commerciale, ma comunque economica e finalizzata a conseguire un utile;
c) una mera comunione di godimento.
Nell'ipotesi sub a), l'attività di gestione di beni può costituire l'oggetto sociale solo di società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile; nell'ipotesi sub b), può costituire l'oggetto sociale anche di una società semplice (vedi orientamento O.A.11); infine, nell'ipotesi sub c), non può costituire l'oggetto di alcuna società.
La gestione di beni:
a) integra un'attività commerciale, ove sia esercitata in maniera economica e con caratteristiche industriali (art. 2195, comma 1, n. 1, c.c.), cioè con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione (si pensi ad una società di autonoleggio o ad una società di locazione di appartamenti-vacanze);
b) integra un'attività economica non commerciale, ove sia svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori);
c) integra una comunione di godimento, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione dettata dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).