Civile

Garante delle persone con disabilità, in “Gazzetta” il decreto istitutivo

Il Ministro per le disabilità Locatelli: “Dal 1° gennaio 2025 il Garante sarà operativo, sarà un organismo con propria autonomia e indipendenza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità”

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di Francesco Machina Grifeo

Via libera al Garante nazionale delle persone con disabilità. È stato infatti pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 54 del 5 marzo 2024 il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 che istituisce l’Autorità Garante, in attuazione della delega conferita al Governo. Il 31 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, aveva approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo dopo che il testo aveva ottenuto l’intesa della Conferenza unificata e tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

“Il Garante sarà un punto di riferimento per molti cittadini, un organismo operativo e con propria autonomia e indipendenza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, e nel rispetto della Convenzione Onu – spiega il Ministro Locatelli -. Dal 1 gennaio 2025 il Garante sarà operativo e al servizio dei cittadini”.

Il Garante opera in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18. Con riguardo poi alle persone con disabilità che sono private della libertà personale, “individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.

È un organo collegiale composto da tre membri: il presidente e due componenti nominati dai Presidenti della Camera e del Senato. Al presidente è attribuita un’indennità di funzione nel limite di 200.000 euro annui; agli altri due componenti pari a 160.000 euro annui. Viene altresì costituito un ufficio così composto: una unità dirigenziale di livello generale e una unità dirigenziale di livello non generale e 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B. L’Ufficio può avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto che possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Il Garante, comunque, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.

Passiamo alle funzioni. Il Garante a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi dalla Convenzione di New York; b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie; c) promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali; d) riceve le segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l’accessibilità; e) svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori; f) richiede alle amministrazioni di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza; g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte; h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità; i) promuove rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità; l) assicura la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità; m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione alle Camere; n) visita le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, svolgendo colloqui riservati; o) effettua le visite agli istituti penitenziari; p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative; q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche; r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Il Garante inoltre verifica l’esistenza di discriminazioni. Nel caso in cui un’amministrazione adotti un provvedimento in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole.

Riguardo alle barriere architettoniche o sensopercettive il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuoverle e vigilare sugli stati di avanzamento. Nei casi di urgenza, può, anche d’ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l’adozione di misure provvisorie.

Trascorsi novanta giorni dal parere motivato, constatata l’inerzia, può proporre azione ai sensi dell’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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