Comunitario e Internazionale

Gestione diritti d’autore, la Cgue boccia la legge italiana: lede la concorrenza

Con la sentenza nella causa C-10/22 | LEA, la Corte Ue chiarisce che non si possono escludere, in modo generale e assoluto, le società indipendenti stabilite in Italia

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di Francesco Machina Grifeo

Costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi la normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d’autore le società indipendenti stabilite sul suolo Italiano. Lo afferma la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-10/22 | LEA, affermando che tale disciplina non è né giustificata né proporzionata ed è dunque incompatibile con il diritto dell’Unione.

Il caso – La LEA (Liberi Editori Autori), organismo di gestione collettiva disciplinato dal diritto italiano e legittimato all’intermediazione di diritti d’autore in Italia, ha chiesto al Tribunale di Roma di ordinare la cessazione dell’attività di intermediazione della società di diritto lussemburghese Jamendo, a sua volta entità di gestione indipendente dei diritti d’autore che svolge la sua attività in Italia dal 2004. Perché, secondo la legge italiana, tale attività sarebbe riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva ivi indicati, come la LEA.

Il rinvio - Il Tribunale di Roma si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere se la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore (Direttiva 2014/26/UE) osti a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi nel primo di tali Stati membri.

La motivazione - Con la sentenza odierna, la Corte risponde che la normativa nazionale “costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi” nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore.

Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, prosegue la Corte di Lussemburgo, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi.

La Corte sottolinea poi che misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito. Ma allo stato attuale rileva che la normativa italiana non è compatibile con il diritto dell’Unione.

Per l’avvocato Mattia Dalla Costa (Partner di CBA che ha assistito JAMENDO): “Questa sentenza, oltre a garantire la piena libertà di scelta in capo ad autori e musicisti circa il soggetto a cui affidare l’intermediazione dei propri diritti, sancisce finalmente la piena liberalizzazione del mercato dell’intermediazione musicale, rivoluzionando il quadro normativo non solo italiano, ma europeo: vengono così eliminate posizioni monopolistiche che risultavano ormai anacronistiche rispetto alle attuali caratteristiche del mercato musicale, sempre più globale, veloce e interconnesso”. 

Critico invece il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi: “L’odierna sentenza della Corte UE - ha affermato nel corso dell’incontro con il settore musica in vista del primo Codice dello spettacolo -, risolve certamente la questione relativa alla possibilità di operare per le Entità di Gestione Collettiva, ma rischia di creare un far west nel comparto a danno dei nostri autori, soprattutto quelli più deboli e meno noti”.

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