Giustizia

Giro dei vite del Csm sugli incarichi extra giudiziari dei magistrati

Non potranno essere concessi in caso di ritardi eccessvi nel deposito dei provvedimenti

di Giovanni Negri

Stretta del Csm sugli incarichi extragiudiziari. Che, in generale, non potranno più essere concessi a chi ha accumulato ritardi eccessivi nel deposito dei provvedimenti, e, più nel dettaglio, non potranno comunque mai riguardare l'inserimento nella governance delle grandi imprese in crisi. Ma l'intervento investe anche uno dei più canonici degli incarchi, quello delle docenze. Sono queste alcune delle indicazioni che arrivano dalla delibera approvata dal plenum del Consiglio superiore che modifica la circolare su materia tradizionalmente delicata e oggetto di ricorrenti polemiche sia interne sia esterne alla magistratura.

Tra le misure più significative, il divieto alla concessione per il magistrato che nell'anno precedente la richiesta di via libera al Consiglio ha accumulato ritardi significativi nel deposito dei provvedimenti di sua competenza. Sinora il divieto colpiva soltanto il magistrato che fosse stato sanzionato sul piano disciplinare per la lentezza delle decisioni, provvedimento disciplinare che però, per i tempi della giustiziai interna, le incolpazioni in materia di ritardi arrivano a distanza di mesi e, a volte, di anni, da quando i ritardi stessi si erano accumulati. Evidente la ragione della ulteriore restrizione, e cioè il rafforzamento dell'inopportunità, anche agli occhi dell'opinione pubblica e non solo di parti e comunità forense, dell'affidamento di un incarico esterno alla giurisdizione per la toga che non rispetta i tempi previsti per lo svolgimento della attività “tipica”.

Netto poi il no del Consiglio superiore anche alle sollecitazioni arrivate dal Mise sulla possibile attribuzione a magistrati dell'incarico di componenti del consiglio di sorveglianza nelle grandi imprese in amministrazione straordinaria. Per il Csm, infatti, le funzioni del comitato di sorveglianza sono variegate, significative ed impegnative, anche alla luce della natura delle imprese coinvolte, di grandi dimensioni, e dei conseguenti, rilevanti, interessi economici in gioco; inoltre, è mediamente richiesto un impegno costante e intenso, con una remunerazione molto significativa e in alcuni casi superiore a quella annuale di un magistrato.

Sugli incarichi di insegnamento, caso assai frequente, poi, si è voluto evitare che la docenza possa essere conferita da enti privati che, sulla base dell'oggetto sociale, non si occupano, in via esclusiva o prevalente, di formazione; nel caso in cui l'ente privato svolga attività imprenditoriale di diverso genere può manifestarsi infatti, con maggiore probabilità, il potenziale e presumibile coinvolgimento in contenziosi così come non risulta chiaro, sottolinea la delibera, a che titolo, e a beneficio di chi, quell'attività formativa sia svolta. Il riferimento all'oggetto sociale si spiega in termini di certezza documentale che solo la visura camerale può offrire, sia le imprese individuali sia per le società. La restrizione si estende poi anche alle holding, con la verifica da parte del Csm dell'oggetto sociale della capogruppo e delle controllate.

Delimitato poi il perimetro della procedura semplificata di autorizzazione, impedendo al magistrato di poter iniziare lo svolgimento dell'incarico prima dell'via libera del Consiglio. Va infatti tenuto presente che si tratta di incarichi conferiti da istituzioni politiche «sicché risulta opportuno, specie per la ricorrenza e la valutazione delle eventuali circostanze ostative che il parere del Consiglio intervenga in tempi rapidi ma pur sempre ex ante».

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