Penale

Giudice di pace: alle sezioni Unite la mancata presenza dell’imputato in udienza

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di Giuseppe Amato

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto, quale causa di improcedibilità ex articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, richiede, in caso di avvenuto esercizio dell'azione penale, la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa (si veda il comma 3 del citato articolo 34). Con riferimento alla eventuale opposizione della persona offesa, sussistendo contrasto di giurisprudenza, va rimessa alle sezioni Unite la questione della valenza della mancata comparazione all'udienza davanti al giudice di pace. Questo il principio contenuto nell’ordinanza della Cassazione n. 20346 dello scorso 15 maggio.

Due orientamenti contrapposti - La ragione della rimessione alle sezioni Unite si giustifica per l'esistenza di due orientamenti contrapposti. Infatti, secondo un primo orientamento, la mancata comparazione della persona offesa, anche laddove questa risulti irreperibile, non costituirebbe univoca manifestazione della volontà di non opposizione, risultando solo dimostrativa di disinteresse sopravvenuto, ovvero di determinazione di non coltivare più l'azione civile nel processo penale, ma non già della volontà di non opporsi alla mera eventualità che il giudice si avvalga della particolare statuizione di proscioglimento dell'imputato per la speciale tenuità del fatto ascrittogli. Ciò anche perché la non opposizione dovrebbe essere manifestata da comportamenti univoci e concludenti, non ravvisabili nella mera non comparazione (tra le altre, sezione V, 21 settembre 2012, Pg in proc. Sabouri.

Secondo altro orientamento, invece, la mancata comparazione all'udienza sarebbe da considerare come inequivoca espressione della volontà di rinuncia all'esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, come la possibilità di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto.

Ciò che viene spiegato sia con il rilievo che tale dichiarazione di non procedibilità non impedisce comunque la proposizione dell'azione di risarcimento in sede civile, sia con la valorizzazione del procedimento penale davanti al giudice di pace come ispirato alla creazione di un diritto penale mite, efficace, ma non ingiustificatamente afflittivo e tendenzialmente votato alla ricomposizione del conflitto causato dalla commissione del reato (tra le altre, sezione V, 5 dicembre 2008, Pg in proc. Arhni).

Il precedente intervento delle sezioni Unite - Va osservato che, nel rimettere la questione controversa alle sezioni Unite, la sezione ha ritenuto di non poter utilmente richiamare, per la decisione, il precedente intervento con cui le sezioni Unite hanno affrontato la diversa tematica della remissione tacita della querela, affermando che, nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero ex articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'articolo 152, comma 2, del Cp (sezioni Unite, 30 ottobre 2008, Pm in proc. Viele).

Corte di cassazione – Sezione V penale – Ordinanza 15 maggio 2015 n. 20346

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