Civile

Giudizio di comparazione sulla servitù di passaggio coattivo per interclusione

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di Mario Piselli

Qualora l'attore abbia citato in giudizio il proprietario del fondo rispetto al quale chiede la costituzione di una servitù di passaggio coattivo per interclusione, il giudice nell'accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù deve contemperare il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che, ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa, non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo, il quale, peraltro, potrà essere chiamato nel processo su istanza di parte, o intervenirvi per ordine del giudice che altrimenti dovrà rigettare la domanda. Così la sezione II della Cassazione con l'ordinanza 26 giugno 2019 n. 17156.

In materia di servitù di passaggio coattivo - La Suprema corte ha puntualizzato che, in materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'articolo 1051, quarto comma, del Cc, in favore di case, cortili, giardini e aie a esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la suddetta norma non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.

Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi.

Cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 26 giugno 2019 n. 17156

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