Civile

Giudizio di opposizione, a chi l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione?

Gli orientamenti di merito e legittimità e la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite con la sentenza 19596/2020

immagine non disponibile

di Federico Ciaccafava*



MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E PROCEDIMENTO MONITORIO

Nel regime della mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità non trova applicazione, fino a quando non sia intervenuta la decisione sulle istanze di concessione o sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, anche per il procedimento di ingiunzione o monitorio (cfr., art. 5, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 28 del 2010).

La previsione legale si giustifica per il fatto che ci si trova di fronte a particolari forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale, e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo.

È apparso, pertanto, al legislatore illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo.

Tuttavia, è stato previsto che la mediazione possa nuovamente dispiegarsi all'esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità sono cessate, la decisione sulla concessione dei provvedimenti esecutivi è stata già assunta e la causa prosegue nelle forme ordinarie. Infatti, il legislatore, nel definire espressamente il rapporto tra procedimento di mediazione e giudizio di opposizione, ha disposto che la condizione di procedibilità, inizialmente esclusa, torni ad operare nel predetto giudizio di opposizione una volta definita la questione della esecutorietà del decreto opposto.

In altri termini, la mediazione, ove il credito azionato rientri tra le controversie di materie soggette al previo rito obbligatorio, dovrà essere avviata solo dopo che il giudice abbia deciso in ordine alla concessione dei provvedimenti ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ.

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE: LA QUESTIONE DELLA PARTE ONERATA

Nel rapporto tra procedimento di mediazione obbligatoria e procedimento d'ingiunzione, si è posta, all'intenzione dell'interprete, una rilevante questione avente pesanti ricadute d'ordine processuale: ovvero, nel silenzio del dato normativo, quale sia la parte onerata a promuovere il procedimento di mediazione al fine di evitare la declaratoria di improcedibilità, una volta che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si sia pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (cfr., art. 5, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 28 del 2010).

Ci è chiesti, in particolare, se, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'improcedibilità debba intendersi riferita all'azione originariamente proposta dal creditore con il ricorso monitorio sfociato poi nell'emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto o se, al contrario, debba intendersi riferita all'azione proposta dal debitore ingiunto.

Diametralmente opposte risultano le conseguenze nelle due diverse ipotesi: nella prima, infatti, si ritiene privato di efficacia il decreto ingiuntivo emesso, mentre nella seconda, al contrario, l'improcedibilità dell'azione proposta dall'opponente conduce al definitivo ed irrimediabile consolidarsi del decreto ingiuntivo medesimo.

Secondo una prima tesi, l'improcedibilità deve intendersi riferita all'azione proposta dal debitore ingiunto con l'atto di citazione in opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. In tal senso, si era originariamente orientata la stessa Corte di cassazione (cfr. Cass., civ. n. 24629/2015; Cass., civ. n. 23003/2019 ) la quale aveva concluso che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è da porre a carico della parte opponente.
A siffatta conclusione, seguita anche da una parte benché minoritaria della giurisprudenza di merito, la Corte regolatrice era giunta attraverso la declinazione di una serie di ragioni incentrate sulla natura deflattiva del procedimento di mediazione, sulla particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (che può consentire di pervenire anche in tempi brevi ad un accertamento definitivo) e sulla ravvisata opportunità di porre l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al decreto; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.

Secondo altra tesi di segno opposto, invece, l'improcedibilità deve intendersi riferita proprio all'azione originariamente proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione poi culminato nell'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente inefficacia di quest'ultimo. Tale soluzione, recepita nella prevalente giurisprudenza di merito, è stata nel corso del tempo accolta nella stessa giurisprudenza di legittimità a seguito dell'intervento operato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio ( cfr. Cass., civ. S.U. n. 19596/2020 ), chiamate a dirimere un contrasto insorto nella giurisprudenza delle corti di merito dopo che la Terza Sezione aveva rimesso gli atti al Primo Presidente perché valutasse l'opportunità di interpellare le stesse sulla seguente questione di massima di particolare importanza: individuare quale soggetto è onerato dell'esperimento del tentativo di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel frattempo, le corti di merito, già divise tra i due diversi indirizzi, avevano anche prospettato, in alcune isolate decisioni, soluzioni intermedie, sostenendo ora che l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione dovesse gravare sulla parte opponente o su quella opposta a seconda che il decreto ingiuntivo avesse ottenuto, o meno, la provvisoria esecutività, ora che il predetto onere potesse invece essere allocato in capo all'opponente solo se quest'ultimo aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale.

A fronte della netta oscillazione registratasi nella giurisprudenza di merito, l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, come osservato, si è rivelato quanto mai opportuno, soprattutto al fine di assicurare l'effetto di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, richiamato quale "…valore prezioso da preservare…" dallo stesso giudice di legittimità.

Alla conclusione che pone pertanto l'onere di instaurare il procedimento di mediazione in capo al creditore opposto, le Sezioni Unite sono pervenute muovendo in primo luogo dall'analisi dello stesso dato normativo, (cfr., artt. 4, comma 2, e 5, comma 1–bis e 6, del D.lgs. n. 28 del 2010), ed osservando che le tre disposizioni citate sono univoche nel predicare che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore, che è appunto l'opposto. Inoltre, a sostegno della tesi accreditata, la Suprema Corte, al puro dato letterale, ha aggiunto anche l'esistenza di argomenti di ordine logico e sistematico, fondati sulla ricostruzione sistematica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sul confronto delle diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si aderisca all'una o all'altra soluzione.

Resta, infine, assunto pacifico ed incontrovertibile quello per cui, se pure l'onere di promuovere il procedimento è a carico dell'opposto e la sua inerzia comporta ineluttabilmente l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, quest'ultimo ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo dell'irrevocabilità del decreto che, al contrario, si determina ove si ritenga parte gravata quella opponente: in definitiva, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale, fatta salva l'eventuale condanna alle spese in ragione della soccombenza soprattutto dopo l'intervento risolutore operato dalle Sezioni Unite, conserva comunque integra la sua pretesa per via giudiziaria.

PER APPROFONDIRE - FOCUS GIURISPRUDENZIALE
1. Mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione e parte onerata: due tesi a confronto.
1.1. Mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione: la tesi di parte opposta.
1.2. Mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione: la tesi di parte opponente.
2. Mediazione delegata e giudizio di opposizione.
3. Altre questioni di rito
.
____

*Il cointributo è tratto dal Percorso di giurisprudenza - Mediazione civile e commerciale , curato per Plus Plus 24 Diritto dall'Avv. Federico Ciaccafava


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©