Giudizio di revocazione: no alla procura rilasciata su un foglio separato
E' inammissibile – per nullità della procura - il ricorso per revocazione di una sentenza di appello qualora la procura stessa non risulti rilasciata ad hoc per il giudizio di revocazione, ma sia relativa ad altro, pregresso, giudizio. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 21114/2014.
Il caso esaminato - Nel caso in esame l'originale, cancellati con un tratto di penna, i riferimenti al precedente mandato, risultava rilasciato su un ritaglio di diverso foglio, incollato a margine della citazione, privo di alcuna data dopo la indicazione del presunto rilascio.
Inoltre il timbro dell'Unep appariva soltanto sul ritaglio di carta incollato sul ricorso per revocazione, i cui angoli risultavano tagliati per non coprire la attestazione cronologica.
Pertanto la congiunzione del mandato all'atto risulta avvenuta mediante una anomale forma di collage che induce a escludere l’ anteriorità rispetto alla notifica e alla costituzione in giudizio.
Procura congiunta - Una tale procura – infatti – non è riconducibile nella categoria della procura congiunta, o spillata, in calce, mancando un atto qualificabile come procura, risultando soltanto un ritaglio di carta incollato sulla prima pagina dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione e deve escludersi qualsiasi funzione di sanatoria al potere di autentica del difensore, limitato alla sottoscrizione.
La motivazione della Suprema corte - Sulla questione specifica ora all'attenzione della Suprema corte non risultano precedenti in termini. La procura speciale ad litem, come noto, a norma dell'articolo 83, comma 3, del Cpc, terzo periodo, prima parte, si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. Nella specie, peraltro, non si era a fronte a una procura – speciale – rilasciata per il giudizio di revocazione, incollata (cioè congiunta materialmente all'atto introduttivo del giudizio di revocazione) all'atto stesso, ma, a una procura chiaramente sovrapposta a altro scritto con modalità tali da non garantire l'anteriorità del suo rilascio rispetto alla notifica dell'atto e alla costituzione in giudizio della parte .Non può quindi dubitarsi della correttezza della conclusione raggiunta.
Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 7 ottobre 2014 n. 21114