Rassegne di Giurisprudenza

Giurisdizione ordinaria per il danno da affidamento nella condotta della Pa

immagine non disponibile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità della PA – Responsabilità da comportamento e non da provvedimento - Affidamento del privato – Condotta omissiva della pubblica amministrazione - Violazione dei principi di correttezza e buona fede – Danni - Giurisdizione ordinaria – Sussiste – Fattispecie.
In materia di cassa integrazione spetta al giudice ordinario la controversia relativa alla pretesa risarcitoria dell'imprenditore fondata sulla lesione dell'affidamento riposto nella condotta della PA, assunta come difforme dai canoni di correttezza e buona fede. Tale responsabilità sorge da un rapporto tra soggetti, pubblica amministrazione e privato, inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale, o da "contratto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1773 cc., sia nel caso di danno derivante da emanazione e successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, avendo il privato, (nella specie il datore di lavoro) riposto l'affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione (Nella specie il collegio ha dichiarato la giurisdizione ordinaria per il danno subito dal datore per la condotta omissiva tenuta dal Ministero del Lavoro rispetto alla richiesta di intervento di CIGS per violazione dei principi di correttezza e buona fede).
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza, 15 gennaio 2021 n. 615

Responsabilità della PA - Giurisdizione - Mancata emanazione di un provvedimento amministrativo ampliativo - Affidamento del privato sul mero comportamento della p.a. - Danno da lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Giurisdizione del giudice ordinario.
Spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 28 aprile 2020 n. 8236

Giurisdizione Ordinaria e amministrativa - Concessione edilizia - Annullamento d'ufficio o su ricorso - Domanda di risarcimento danni proposta dal beneficiario della concessione - Lesione dell'affidamento per l'incolpevole convincimento di poter edificare - Violazione del "neminem laedere" - Giurisdizione del giudice ordinario.
La controversia nella quale il beneficiario di una concessione edilizia, annullata d'ufficio o su ricorso di altro soggetto in quanto illegittima, chieda il risarcimento dei danni subiti per avere confidato nella apparente legittimità della stessa, che aveva ingenerato l'incolpevole convincimento di poter legittimamente edificare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo a oggetto un comportamento illecito della P.A. per violazione del principio del "neminem laedere", cioè di quei doveri di comportamento il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche la P.A., come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare; egli, pertanto, non è tenuto a domandare al giudice amministrativo un accertamento della illegittimità del suddetto comportamento, che ha invece interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato e che può solo subire.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 23 marzo 2011 n. 6594

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Attestazione erronea circa l'edificabilità di un'area - Concessione edilizia - Annullamento - Domanda di risarcimento danni per lesione dell'affidamento ingenerato dalla p.a. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità della attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un'area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d'acquistare un terreno) e nella legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le conseguenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, né richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., che egli invece può solo subire e ha interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 23 marzo 2011 n. 6595