Giustizia riparativa, sì a istanza in sede di rinvio e il diniego è impugnabile insieme alla sentenza
La Cassazione esclude profili di incostituzionalità rispetto ai casi di reati perseguibili a querela
La richiesta di accesso alla giustizia riparativa può essere avanzata in qualsiasi grado e fase del giudizio penale, compreso nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento di una decisione in sede di legittimità. Infatti, si tratta di decisione che ha piena rilevanza nell’ambito del giudizio di cognizione. Cognizione che risorge pienamente di fronte al giudice del rinvio, anche in relazione alla maturazione o meno dei presupposti (rectius, dell’utilità) nello specifico caso di dare accesso all’imputato alla nuova forma deflattiva della riparazione.
Da tali considerazioni deriva anche l’impugnabilità dell’ordinanza con cui il giudice nega l’invio ai programmi di giustizia riparativa. Anche se - a differenza dei reati rimettibili a querela - l’istanza non sospende il processo e l’eventuale impugnazione del diniego del giudice all’invio al programma è ammessa solo unitamente all’impugnazione della sentenza che definisce il grado di giudizio.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 131/2025 - ha di fatto rigettato il ricorso che lamentava l’incostituzionalità delle nuove disposizioni della Riforma Cartabia in quanto non consentirebbero di ricorrere contro il diniego del giudice all’accesso allo strumento alternativo di definizione del processo se non nel caso di reati perseguibili a querela di parte dove tra l’altro l’istanza di accesso sospende il processo.
La Cassazione nega la lamentata violazione dei diritti costituzionali di uguaglianza e a una ragionevole durata del processo in conseguenza del suddetto distinguo operato dalla Riforma tra reati procedibili d’ufficio e in base a querela. Lo esclude facendo rilevare in primis che di fatto con l’impugnazione della sentenza è “comunque impugnabile” anche l’ordinanza di diniego, e che la distinzione è giustificata dal fatto che nei reati rimettibili in base a querela l’esito positivo del programma riparativo estingue il reato. Per cui anche il tempo di sospensione “automatica” del procedimento nel caso dei reati perseguibil a querela è ricompensato in termini deflattivi della macchina della giustizia dall’esito positivo del programma che pone fine al processo.