Gli argini alle ordinanze-fotocopia
La legge 47/2015 interviene anche sulla disposizione che descrive requisiti e contenuto dell’ordinanza applicativa di misure cautelari, ponendone le condizioni di validità (art. 292 Cpp). Il provvedimento, a pena di nullità, deve esporre le specifiche esigenze cautelari e gli indizi posti dal giudice a fondamento della sua adozione e indicare gli elementi di fatto da cui le une e gli altri vengono desunti; vanno inoltre esplicitati i motivi per cui il giudice considera non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, quando si applica la custodia in carcere, le concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze cautelari esistenti non possono essere fronteggiate attraverso misure meno afflittive. Si aggiunge poi alla disciplina dell’apparato motivazionale del provvedimento cautelare l’ulteriore obbligo di «autonoma valutazione» degli indizi, delle esigenze cautelari, degli elementi proposti dalla difesa, dell’inadeguatezza di misure meno afflittive.
La norma vuole reagire, nell’era del “copia e incolla”, al cosiddetto - e spesso denunciato, talora a sproposito - appiattimento del giudice. L’espressa enucleazione del requisito di «autonoma valutazione» trova il suo pendant in un’altra importante scelta: quella di imporre al giudice del riesame di annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o se non contiene l’«autonoma valutazione» delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Si vuole impedire (quantomeno) l’integrazione da parte del giudice del riesame della motivazione apparente e dunque di sanzionare con l’annullamento anche il difetto di motivazione “sostanziale”.