La disciplina dell’amministrazione di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004 n. 6 non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi, quali la donazione, il testamento e il matrimonio, atti dei quali, invece, le norme del Codice civile si occupano con riferimento ai minori, agli interdetti e agli inabilitati. Il silenzio del Legislatore non ha impedito che, in sede giurisprudenziale, si chiarissero i rapporti intercorrenti tra l’amministrazione di sostegno e i coesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione: infatti, le differenze tra le originarie previsioni codicistiche e la nuova misura si sono rivelate subito talmente profonde da impedire l’estensione analogica all’amministrazione di sostegno delle disposizioni codicistiche riguardanti l’interdizione e l’inabilitazione
La disciplina dell’amministrazione di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004 n. 6 non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi, quali la donazione, il testamento e il matrimonio, atti dei quali, invece, le norme del Codice civile si occupano con riferimento ai minori, agli interdetti e agli inabilitati. Il silenzio del Legislatore non ha impedito che, in sede giurisprudenziale, si chiarissero i rapporti intercorrenti tra l’amministrazione...