GLI EFFETTI DEL SUPERAMENTO DEI 15 DIPENDENTI
La questione cui fa riferimento il lettore è relativa all’interpretazione dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 4 marzo 2015, n. 23, il quale dispone che, se il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, integra il requisito occupazionale ex articolo 18, commi 8 e 9, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti prima di tale data, è disciplinato dalle disposizioni del medesimo Dlgs, ed è di incerta soluzione proprio in relazione all’ipotesi relativa al datore di lavoro che prima “cresce” e supera quota 15 dipendenti e poi torna a essere (in sostanza) una piccola impresa.Stando all’interpretazione letterale della norma, si dovrebbe far luogo all’applicazione delle tutele crescenti, anche se la giurisprudenza suole fare riferimento all’organico medio in forza nel periodo di tempo (talvolta valutato in sei mesi) che precede il recesso. In questo caso, ossia di una Pmi, la differenza tra i due regimi non è poi molta: ove venissero applicate le vecchie regole, il minimo sarebbe due mensilità e mezzo, ridotte a due con le nuove; il massimo, in entrambi i casi, sarebbe pari a sei mensilità; con le vecchie regole è presa in considerazione la retribuzione globale di fatto, con le nuove quella utile per il calcolo del Tfr. Una differenza rilevante sta nella possibilità (solo nel regime delle tutele crescenti) di offrire la conciliazione, ex articolo 6 del Dlgs 23/2015.