Gli orientamenti sulla riserva facoltativa di gravame
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame - Sentenza non definitiva - Riserva di impugnazione - Inserimento in memoria autorizzata - Deposito - Sufficienza - Esclusione - Necessità della notifica - Fondamento.
Affinché la riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata produca effetti, non è sufficiente il mero deposito, ma è necessaria la notifica ai procuratori delle parti costituite, o personalmente a quelle che non si siano costituite, poiché l'art. 129 disp. att. cod. proc. civ., prevedendo la dichiarazione a verbale o la dichiarazione scritta su foglio separato allegato al verbale medesimo, quando essa sia esplicitata in udienza, esige la conoscibilità della riserva di gravame.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 18 dicembre 2014 n. 26777
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere - Sentenza, non definitiva, reiettiva dell'eccepita continenza - Impugnazione - Regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. - Necessità - Riserva d'impugnazione differita - Inammissibilità.
La sentenza, non definitiva, con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza escludendo la sussistenza dell'eccepita continenza, è impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 42 cod. proc. civ., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014 n. 24755
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Mancato esercizio - Effetti - Potere d'impugnazione immediata - Persistenza - Limiti.
In tema di impugnazioni civili ed in ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 cod. proc. civ. non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello più limitato della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014 n. 21417
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Non definitiva (o parziale) - Sentenza non definitoria dell'intero giudizio - Accertamento circa la natura definitiva o non definitiva della sentenza - Riserva di impugnazione - Rilevanza - Impugnazione immediata - Irrilevanza.
In caso di sentenza non definitoria dell'intero giudizio, accertare se essa debba qualificarsi, o meno, come non definitiva rileva solo allo scopo di valutare la validità dell'eventuale riserva di impugnazione e non al fine dell'ammissibilità dell'impugnazione immediatamente proposta, che resta sempre consentita.
•Corte di cassazione, sezione VI- 3, ordinanza 19 settembre 2014 n. 19836
Impugnazioni civili - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame.
La parte che abbia proposto riserva di appello avverso una sentenza non definitiva non è ammessa a proporre gravame immediato; il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile in quanto prematuro esercizio del diritto d'impugnazione.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 25 agosto 2014 n. 18188
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza non definitiva - Sentenza non definitoria dell'intero giudizio - Forma della riserva - Formulazione in maniera chiara e univoca - Rito del lavoro.
Con riguardo alla riserva di impugnazione relativa alle sentenze non definitive essa può essere formulata in forma libera purchè espressa, entro il termine per impugnare o, sempre che questo non sia ancora scaduto, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza. Inoltre, la riserva di impugnazione, per spiegare il duplice effetto di consentire contemporaneamente l'impugnazione della sentenza non definitiva e di quella definitiva e di precludere alla parte, dopo la riserva, di proporre l'impugnazione immediata, deve essere formulata in maniera chiara ed univoca, costituendo manifestazione della volontà di rinunciare all'impugnazione immediata. Nel rito del lavoro, in cui non è indispensabile per la proposizione della suddetta riserva la conoscenza della sentenza nel suo testo integrale, la riserva può essere eseguita già dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito della motivazione.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 agosto 2014 n. 17893
Appello - Avverso sentenza non definitiva - Riserva - Impugnazione insieme alla pronuncia definitiva - Sussiste. (Cpc, articoli 335 e 340)
L'articolo 340, comma 2, del Cpc, impone, quando sia stata fatta la riserva di appello, che questo sia proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, e la prescrizione è rispettata qualora l'appello contro entrambe le sentenze sia proposto con un unico atto.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 21 gennaio 2014 n. 1169