Penale

Gratuito patrocinio, autocertificazione solo dall’istante anche sui redditi dei conviventi

Sbaglia il giudice se ritiene inammissibile la domanda di ammissione perché manca la dichiarazione sottoscritta del terzo in merito ai propri redditi. E il giudice non ha alcun potere di richiederla

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di Paola Rossi

In merito all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, l’obbligo di comunicare i propri redditi e quelli di eventuali terzi/familiari conviventi è pienamente assolto con la sola dichiarazione sostitutiva proveniente dall’istante. Non può cioè il giudice ritenere insufficiente l’autocertificazione fatta dal solo imputato relativamente al cumulo reddituale e non può richiedere espressa dichiarazione da parte dei familiari in merito ai loro redditi, attraverso ulteriore autocertificazione da parte degli stessi.

La Corte di cassazione penale ha perciò accolto - con la sentenza n. 31197/2024 - il ricorso dell’imputato che si era vsto rigettare l’istanza, per accedere al patrocinio alle spese dello Stato, in quanto risultava mancante la comunicazione di sua madre in ordine a quanto da ella percepito nell’ultimo anno. Il giudice non poteva pretendere a fini dell’ammissibilità dell’istanza che, unitamente a essa, gli fossero sottoposte autocertificazioni provenienti dalla madre dell’imputato e da ella sottoscritte, relativamente ai redditi da quest’ultima prodotti nel 2022.

Infatti, come prescrivono le norme del Dpr 115/2002 che regolano il patrocinio a spese dello Stato i redditi dei familiari conviventi hanno sì rilevanza a fini del calcolo della soglia reddituale che dà diritto al beneficio, ma tali redditi di terze persone sono comunque portati a conoscenza del tribunale in base all’autocertificazione del richiedente. E, infine, il giudice - nell’attuare la verifica della veridicità di quanto dichiarato dall’istante - non ha però il potere di sollecitare o imporre l’autocertificazione del terzo convivente.

La decisione non fa che fornire la corretta interpretazione degli articoli 76 e 79 del Dpr. L’uno prescrive la comunicazione di tutti i redditi rilevanti e l’altro prescrive che essi vengono portati a conoscenza del giudice attraverso l’autocertificazione proveniente dall’istante.

 

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