Gratuito patrocinio, avvocati in campo contro la solidarietà sui diritti di copia
Presa di posizione del Movimento forense e interrogazione ai ministri della Giustizia e dell’Economia sulla interpretazione contenuta nella recente circolare di Via Arenula
Agitazione nell’avvocatura dopo la circolare 4 aprile 2024 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero che prevede l’applicazione della triplicazione del diritto di copia e la riscossione mediante ruolo, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore, anche per l’omesso deposito delle copie per l’impugnazione in regime di gratuito patrocinio. Per il Movimento forense tale lettura oltre a “contraddire normative chiave” sul diritto di difesa “potrebbe gravare sugli avvocati che forniscono assistenza ai clienti ammessi al gratuito patrocinio, creando disparità e penalizzazioni ingiuste, sottoponendoli ad ingiuste azioni di recupero da parte delle Cancellerie”.
La presidente nazionale Elisa Demma chiede così al Ministro della Giustizia di “riconsiderare la posizione espressa e di escludere l’applicazione dell’articolo 272 del DPR 115/2002 nei confronti dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio e dei loro difensori, al fine di garantire un equo trattamento, in uno al valore sociale del patrocinio in sede penale”.
Sulla medesima questione è stata depositata nei giorni scorsi anche una interrogazione scritta ai Ministri della Giustizia e dell’Economia da parte dell’onorevole Devis Dori. L’interrogante, premesso che la circolare “appare in contrasto” col principio della gratuità delle copie nel gratuito patrocinio, scaricando di fatto “l’onere finanziario all’avvocato” e finendo col “penalizzare e scoraggiare gli avvocati che decidono di svolgere questo prezioso servizio nel settore penale”, chiede se il Ministero “intenda rivedere la propria posizione”.
La questione affrontata dalla circolare è stata sollevata dal Tribunale di Campobasso che ha segnalato al Ministero “…il sistematico rifiuto da parte degli avvocati degli imputati ammessi a patrocinio a spese dello Stato a pagare gli importi dovuti per le copie effettuate dalla cancelleria”, e chiesto quindi contezza dell’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 272 Dpr n. 115/2002. E cioè di chiarire se in caso di omessa integrazione, da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, delle copie dell’impugnazione trasmessa via Pec, possa essere esperita la procedura contemplata dall’articolo 272 Dpr n.115/2002.
Nella risposta, il Dicastero chiarisce che questo caso è diverso da quello richiamato e regolato dall’articolo 107 Dpr n. 115/2002, secondo il quale “in caso di gratuito patrocinio sono gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa”. In questo caso infatti “non si tratta della richiesta di copie di atti e/o documenti già presenti al fascicolo d’ufficio, bensì della mancata produzione delle copie necessarie alla continuità del fascicolo d’ufficio ed alla formazione del fascicolo dell’impugnazione, che sono già nella disponibilità dell’impugnante”. È dunque, si legge nella circolare, “in potere-dovere della cancelleria di dar seguito al recupero dell’importo calcolato ex art. 272 d.P.R. n. 115/2002, anche laddove la parte inottemperante (alle prescrizioni dell’art. 164 disp. att. c.p.p.) risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Considerata la “frequenza delle questioni correlate all’integrazione documentale delle impugnazioni presentate via pec”, anche da soggetti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato, precisa la circolare, per il Ministero “l’occasione è utile” per fornire ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire.
E cioè:
1), va fatta richiesta (tramite pec o posta elettronica ordinaria) al difensore impugnante di integrazione delle copie mancanti, mediante deposito in cancelleria, entro il termine ritenuto congruo dall’Ufficio, considerando tutte le circostanze del caso (infatti, precisa il testo, “deve essere tendenzialmente evitato … che le cancellerie procedano alla produzione delle copie senza avere prima interpellato il difensore impugnante e senza avergli dato modo di produrre le copie dell’impugnazione originariamente non provvista”).
2) In caso di omesso deposito delle copie richieste, deve essere fatta la quantificazione dell’importo da riscuotere in base all’articolo 272 Dpr n. 115/2002 per verificare che non sia inferiore a quello minimo stabilito dalla legge.
3) In caso di esito positivo, si procederà alla trasmissione degli atti ad Equitalia Giustizia S.p.A. per l’avvio della riscossione mediante ruolo, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore
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di Giorgio Spangher - Professore emerito di Diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma