Gratuito patrocinio, contro il diniego del Tar opposizione al giudice ordinario
Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza n. 20501 depositata oggi
L'ordinanza del Tar che nega l'ammissione al gratuito patrocinio, avendo ad oggetto un diritto soggettivo di natura costituzionale, è ricorribile davanti al giudice ordinario. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza n. 20501 depositata oggi, in riferimento alla richiesta promossa da un cittadino straniero nel corso di un procedimento per il rilascio di un titolo di viaggio o altro documento equipollente.
Nel corso del giudizio, il ricorrente aveva presentato alla Commissione competente presso il Tar istanza per l'ammissione al beneficio che era stata però respinta. Reiterata la richiesta, il Tar l'aveva dichiarata inammissibile (in assenza della notifica dell'istanza all'amministrazione statale). A questo punto lo straniero aveva presentato opposizione al Tribunale di Napoli che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che dovesse pronunciarsi lo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento opposto. Riassunto il giudizio davanti al tribunale amministrativo quest'ultimo ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione.
Le Sezioni unite sottolineano la forte analogia rispetto a quanto già statuito in materia di liquidazione dei compensi. In particolare, si legge nella decisione, "l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario va ribadita anche nel caso in cui ad essere impugnato non sia un provvedimento di liquidazione dei compensi, ma a monte il provvedimento che abbia negato o concesso l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rinvenendosi le medesime ragioni che sorreggono la soluzione raggiunta per il primo". Ad accomunare le due ipotesi, spiega la Corte, è il fatto che anche il provvedimento di ammissione ovvero di diniego del beneficio "incide su diritti soggettivi, per i quali si impone, in caso di successiva contestazione in sede giudiziale, la giurisdizione del giudice ordinario".
Il gratuito patrocinio, infatti, "è espressione del diritto alla difesa ed è attuazione di un diritto costituzionale, costituendo una delle espressioni più alte e rilevanti dei cosiddetti diritti sociali, la cui funzione è essenzialmente quella di garantire ai non abbienti quel minimo di giustizia sociale che permetta loro di godere dei propri diritti". In tal modo si accorda "una dimensione concreta al bisogno di giustizia, il quale non dovrebbe essere considerato soltanto come esigenza di avere un avvocato, secondo il modello tradizionale, ma quale necessità di assistenza a tutti i livelli in cui si esprime l'azione, sottolineandosi l'esigenza di rendere appunto effettiva l'assistenza giudiziaria ai non abbienti".
"L'importanza da ascrivere al diritto al patrocinio a spese dello Stato – prosegue la decisione - depone quindi per la conclusione che, ove lo stesso sia denegato con provvedimento assunto dagli organi che la legge deputa a vagliare in via preventiva, debba darsi un rimedio, che è stato appunto individuato nell'opposizione di cui all'art. 170 TUSG, e che la giurisdizione sia in capo al giudice ordinario, in ragione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio".
Né può addursi come elemento contrario il fatto che i provvedimenti oggetto di opposizione provengano da soggetti che ricoprono anche la qualità di organi giurisdizionali, "prevalendo a tal fine la considerazione (S.U. n. 20405/2019) secondo cui il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato esula dalle attività processuali direttamente collegate alle funzioni giurisdizionali attribuite al giudice amministrativo".
Del resto, continua la decisione, il provvedimento sul quale si pronuncia il giudice dell'opposizione "è un provvedimento amministrativo, anche se adottato da un organo giudiziario, giustificandosi quindi la soluzione del legislatore di affidare la cognizione di un provvedimento amministrativo ad un giudice monocratico".
Deve quindi escludersi, conclude la Cassazione, che si sia al cospetto dell'impugnazione di un provvedimento di carattere giurisdizionale, destinato a rimanere, in sede di impugnazione, nell'alveo del plesso giurisdizionale cui appartiene l'organo che lo ha emesso, e che piuttosto, ai fini della giurisdizione, debba guardarsi alla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, che nella fattispecie non può che deporre per la giurisdizione del GO.