Civile

Gratuito patrocinio, il reddito di cittadinanza si cumula

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello dell'Ordine degli avvocati di Isernia

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di Francesco Machina Grifeo

Il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio il soggetto che per effetto dell'erogazione di tali somme superi il limite reddituale previsto. Lo ha chiarito l' Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello dell'Ordine degli avvocati di Isernia .

Il Presidente del Coa - competente ad ammettere gli interessati in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato – aveva infatti posto la questione se il beneficio del reddito di cittadinanza contasse o meno ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio.

All'Ordine era infatti pervenuta una richiesta da parte di un soggetto che dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 per un importo pari ad 1.280 euro e che, pertanto, "il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta, per l'anno 2019, 11.520 euro, somma superiore al limite fissato dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio, attualmente pari ad euro 11.493,82".

In realtà a seguito della pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 30 gennaio del Dm Giustizia 23 luglio 2020 sull'«Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato», la soglia è stata fissata a 11.746,68.

Nella risposta, l'Agenza delle Entrate ricorda, tra l'altro, che la Cassazione ha affermato che "ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (n. 36362/2010).

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